Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva ritenuto penalmente responsabile della violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori) relativi agli anni 2014-2019. Due motivi di ricorso: (1) la condotta contestata sarebbe, a suo avviso, riconducibile esclusivamente alla fattispecie amministrativa dell'art. 9 del d.lgs. n. 471/1997 (rifiuto di esibire/dichiarazione di non possesso), e non al reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000; (2) la Corte d'appello avrebbe determinato, senza alcuna motivazione autonoma, la durata delle pene accessorie temporanee rapportandola meccanicisticamente alla durata della pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto parzialmente il secondo. In particolare: la ricostruzione della Corte d'appello è stata ritenuta corretta nel ritenere integrato il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, poiché l'esistenza delle fatture è risultata dai duplicati rinvenuti presso i clienti, sicché il mancato rinvenimento dell'esemplare dell'emittente può essere spiegato con occultamento o distruzione. Pertanto la condanna per il reato ex art. 10 è stata confermata (resta ferma la pronuncia di condanna con pena detentiva di anni 2 e mesi 6). Tuttavia la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie temporanee, ritenendo che la Corte territoriale abbia omesso la necessaria autonoma motivazione e la valutazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p., limitandosi ad adeguare meccanicamente la durata delle pene accessorie a quella della pena principale; per tale motivo ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova perché determini e motivi correttamente la durata delle pene accessorie.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Sanziona penalmente la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti la cui conservazione è obbligatoria quando ciò determina impossibilità o maggiore difficoltà di verifica della situazione reddituale. La Corte ha ritenuto integrata la norma perché le fatture emesse dall'imputato sono state trovate presso i clienti, il che induce a ritenere che l'esemplare dell'emittente sia stato occultato o distrutto.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 2
"rifiuta di esibire, dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica"
Tipologia di illecito amministrativo distinta da quella penale; punisce il rifiuto di esibire o la dichiarazione di non possesso anche di documenti non obbligatori, mentre l'art.10 d.lgs. 74/2000 riguarda la distruzione/occultamento di documentazione la cui conservazione è obbligatoria. La Corte ha chiarito che le due ipotesi sono diverse e che la sussistenza dell'art.10 può trovare prova indiretta dal rinvenimento dell'altro esemplare presso terzi.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12
Richiamato quale norma che prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna per i reati tributari; la Corte ha rilevato che la durata delle pene accessorie deve essere determinata con autonoma motivazione.
codice penale, art. 133
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (e, per analogia applicata, per la determinazione delle pene accessorie quando la legge non fissa una durata precisa): devono essere applicati in concreto dal giudice, che deve motivare la scelta della durata; non è ammissibile la semplice equiparazione automatica alla pena principale.
codice penale, art. 37
Norma richiamata implicitamente nel ragionamento della Corte territoriale (la quale aveva rapportato la durata delle pene accessorie a quella della pena principale ex art. 37); la Cassazione ha ricordato che tale automatismo è scorretto e che va invece applicato l'art. 133 c.p. per la determinazione autonoma.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 13 e ss.
Richiamati in relazione agli obblighi di tenuta delle scritture contabili; la Corte ha rilevato che non risultava che l'imputato avesse istituito integralmente le scritture contabili richieste, rafforzando l'idea che l'esemplare presso l'emittente fosse stato occultato o distrutto.
Massime di principio
- La distinzione tra illecito amministrativo ex art. 9 d.lgs. 471/1997 e reato penale ex art. 10 d.lgs. 74/2000 è netta: la sussistenza del reato penale richiede distruzione o occultamento di documenti la cui conservazione è obbligatoria, ma tale circostanza può essere provata anche indirettamente (es. rinvenimento dell'esemplare presso il cliente).
- Il rinvenimento di una fattura presso il cliente costituisce indizio rilevante che l'esemplare dell'emittente sia stato occultato o distrutto e può fondare la imputazione di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, salvo prova contraria da parte dell'imputato.
- In presenza di disposizioni che prevedono pene accessorie la cui durata non è fissata, il giudice deve determinare tale durata con autonoma motivazione applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammesso fissarla automaticamente in misura pari alla pena principale.
- Una sentenza può essere confermata quanto alla responsabilità penale e parzialmente annullata quanto agli effetti sanzionatori accessori: il rimedio corretto è il rinvio per nuovo esame limitato alla parte viziata.
- In fase di ispezione tributaria la dichiarazione di non possesso della documentazione non esclude in astratto la rilevanza penale se successivamente emergono elementi che indicano l'esistenza dei documenti e il loro occultamento o distruzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40790/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →