Sentenza n. 2429/2026 - Roma, Sezione 5B
PER LA DECLARATORIA dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza del ricorrente n 46278 del 24/07/2024 inoltrata telematicamente in pari data al Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII, Viale Trastevere n. 76/a, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, di riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in Spagna , Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la discipline ADSS, Spec. Sostegno (solo con abilitazione) scuole secondarie di II grado con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante spagnolo per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che l'istanza era stata presentata il 24 luglio 2025 e che era decorso il termine per la conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una decisione espressa. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. In base all'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; ai sensi del comma 6, deve poi adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare, nel caso di richiesta di integrazioni, a quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale e dell'elevato numero di istanze. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine attribuito all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere.
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L'autorità competente deve adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente quale Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando siano presenti una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, successivamente, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Qualora siano richieste integrazioni documentali, il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli può arrivare complessivamente a quattro mesi, comprendendo il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e quello di tre mesi per la decisione sulla documentazione completa.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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