Sentenza del 10/06/2016 n. 3644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Compravendita immobili - Maggior valore venale - Errata valutazione di stima - Prova presuntiva - Valore normale - Presunzione legale - Stime OMI - Perizia tecnico-estimativa - Valore indiziario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la maggiore base imponibile determinata dall'Amministrazione in relazione a una compravendita immobiliare, sostenendo che la stima del valore venale fosse errata e producendo una perizia tecnico-estimativa. L'Amministrazione aveva motivato il maggior valore anche mediante il ricorso alle quotazioni OMI. La controversia riguardava il valore probatorio delle stime OMI e della perizia privata, nonché la sufficienza della motivazione dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che, quando l'Amministrazione utilizza in modo ragionato le stime OMI per determinare il diverso valore dell'immobile, il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare che tali valori non siano applicabili al caso concreto. La perizia tecnico-estimativa di parte, in quanto documento proveniente da un terzo, ha valore meramente indiziario e non costituisce prova decisiva; può essere liberamente valutata dal giudice di merito, il quale non è tuttavia obbligato a recepirla o a tenerne conto.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Consentono all'Amministrazione di controllare il valore dichiarato negli atti di compravendita immobiliare e di procedere alla rettifica quando ritenga non congruo il valore dichiarato, nel rispetto degli obblighi di motivazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7
Rilevano in materia di tutela del contribuente, chiarezza e motivazione degli atti impositivi e partecipazione al procedimento.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti tributari nei limiti applicabili.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35
È richiamato nell'ambito della disciplina dei controlli sul valore degli immobili e del superamento dei precedenti riferimenti automatici al valore normale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
È richiamato quale disposizione generale in materia di accertamento e determinazione induttiva o analitica dei maggiori valori imponibili.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI non costituiscono, da sole, una prova assoluta del valore di mercato, ma possono rappresentare un valido elemento indiziario quando siano utilizzate dall'Amministrazione in modo ragionato e riferito alle caratteristiche concrete dell'immobile.
- Chi contesta un accertamento fondato sulle stime OMI deve fornire elementi specifici, come ubicazione, stato di conservazione, caratteristiche, pertinenze, vincoli, comparabili effettivi e condizioni della vendita, per dimostrare l'inadeguatezza della stima al caso concreto.
- Una perizia di parte non ha normalmente efficacia probatoria privilegiata: costituisce un elemento indiziario sottoposto alla libera valutazione del giudice.
- Il giudice di merito può respingere o non valorizzare la perizia privata senza essere tenuto a recepirne le conclusioni, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere il percorso logico seguito dall'Amministrazione; una motivazione concreta e coerente rafforza la legittimità dell'accertamento.
- In situazioni analoghe, la difesa più efficace non consiste nella mera contrapposizione di una diversa stima, ma nella dimostrazione documentata degli elementi che rendono non comparabili o non attendibili i valori utilizzati dall'Amministrazione.
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