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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di una contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, ha ricostruito sinteticamente il reddito sulla base dell’acquisto di due immobili e di una quota gestionale per un autoveicolo, valorizzando anche la mancata risposta a un questionario endoprocedimentale. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo di avere coperto le spese con assegni del marito e con il ricavato della vendita di quattro immobili; i giudici di merito hanno accolto il ricorso. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: primo, violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto utilizzabile documentazione prodotta solo in giudizio e non in fase istruttoria; secondo, violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provata la disponibilità finanziaria della contribuente sulla base della documentazione da questa prodotta, senza adeguata considerazione delle presunzioni poste a fondamento dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la doglianza mirava sostanzialmente a contestare un preteso errore di percezione del contenuto del questionario da parte del giudice d’appello, quindi un vizio revocatorio non deducibile in cassazione; inoltre la censura difettava di specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto idoneo a dimostrare una specifica richiesta documentale rimasta inosservata. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che nelle presunzioni utilizzate per l’accertamento sintetico il contribuente può sempre fornire prova contraria anche in giudizio e che la CTR aveva correttamente valutato la documentazione prodotta, rilevando che l’Agenzia non aveva indicato elementi probatori idonei a neutralizzarla o ridimensionarla. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973

    costituisce la base normativa dell’accertamento sintetico del reddito; le presunzioni così utilizzate restano tuttavia superabili con prova contraria del contribuente, anche in sede processuale.

  • art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per sostenere la preclusione alla produzione documentale tardiva; la Corte ritiene inammissibile la censura perché non adeguatamente specificata e, in sostanza, volta a un riesame del contenuto del questionario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova della provvista finanziaria; la Corte ribadisce che, una volta allegati elementi presuntivi dall’Ufficio, il contribuente può offrire prova contraria e il giudice deve valutare la capacità confutativa della documentazione prodotta.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale di impugnazione per le denunce di violazione di legge.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    legittima la difesa in giudizio da parte della struttura territoriale sovraordinata rispetto all’ufficio che ha emesso l’atto, escludendo il dedotto difetto di legittimazione attiva.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico del reddito, le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria sono superabili dal contribuente con prova contraria sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale.
  • Chi impugna in cassazione una decisione che ha ritenuto utilizzabile documentazione prodotta in giudizio deve censurare specificamente la ratio decidendi e riprodurre gli elementi essenziali dell’atto endoprocedimentale su cui fonda la preclusione; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Se la censura mira in realtà a contestare il modo in cui il giudice di merito ha percepito o letto un documento, si è in presenza di un possibile errore revocatorio, non deducibile come vizio di legittimità.
  • Nel giudizio sull’accertamento sintetico il giudice di merito deve verificare se la documentazione prodotta dal contribuente sia idonea a neutralizzare o ridimensionare gli indici presuntivi posti dall’Ufficio; la parte pubblica, per ottenere l’accoglimento del ricorso, deve confrontarsi puntualmente con tale valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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