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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19724/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo e da tre cartelle di pagamento presupposte, impugnati dal contribuente davanti al giudice tributario per asserita mancata notificazione delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto, anche perché l’Agente della riscossione aveva depositato la documentazione relativa alle notifiche oltre i termini di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 e si era costituito tardivamente. In appello, però, la CTR ha riformato la decisione, ritenendo che la costituzione tardiva non impedisse la difesa né la produzione documentale e che le relate di notifica delle cartelle fossero producibili in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente prova della rituale notifica delle cartelle e tardività dell’eccezione di prescrizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le relate di notifica costituissero "nuove prove" inammissibili in appello e non semplici "nuovi documenti"; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di irregolarità della notifica di una specifica cartella a indirizzo diverso da quello di residenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione della documentazione anagrafica e del certificato storico di residenza. La Corte ha preliminarmente dato atto della regolarità della notifica dell’avviso di udienza all’erede del contribuente e ha poi rigettato tutti i motivi, ritenendo ammissibile la produzione in appello delle relate di notifica, insussistente l’omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque disatteso l’eccezione di mancata notifica, e inammissibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, purché depositati nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 32 del medesimo decreto; ha qualificato le relate di notifica delle cartelle come "nuovi documenti" e non come "nuove prove", rilevando inoltre che la produzione documentale era avvenuta tempestivamente in appello. Ha respinto il secondo motivo perché la CTR, affermando la rituale notifica delle cartelle presupposte, aveva implicitamente ma chiaramente rigettato l’eccezione di notifica irregolare della singola cartella, sicché non vi era omessa pronuncia; in ogni caso il motivo difettava di specificità per non aver riprodotto puntualmente nel ricorso il contenuto dell’eccezione svolta in appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava un vero "fatto storico" omesso, ma mirava a contestare la valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario d'appello non sono ammesse nuove prove, salvo indispensabilità o causa non imputabile; resta però salva la facoltà di produrre nuovi documenti, purché tempestivamente e nei limiti processuali applicabili.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine per il deposito documentale fino a venti giorni liberi prima dell'udienza è perentorio; la sua violazione comporta decadenza e impedisce al giudice di fondare la decisione sul documento tardivo.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    La tardiva costituzione del resistente comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non priva del diritto di difesa né della facoltà di contestare i fatti costitutivi e produrre documenti nei limiti di legge.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma che consente la produzione documentale nel giudizio tributario, nel rispetto dei termini e delle formalità previste.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario d'appello sono precluse le eccezioni in senso stretto, mentre è ammessa la mera difesa documentale volta a contrastare il ricorso originario.

  • art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per affermare la tardività dell'eccezione di prescrizione, una volta provata la regolare notifica delle cartelle presupposte.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice tralascia di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione; non ricorre se la questione è comunque disattesa implicitamente dalla motivazione complessiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per la censura di nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, ai fini dell'ammissibilità della censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito dei documenti necessari a supporto del ricorso per cassazione.

  • art. 153 c.p.c.

    È richiamato come base generale della rimessione in termini e come conferma della natura perentoria dei termini processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la regolarità della notifica dell'avviso di udienza all'erede del contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la distinzione decisiva è tra "nuove prove" e "nuovi documenti": le prime sono in linea generale precluse in appello, i secondi sono invece producibili, purché il deposito avvenga nel rispetto del termine perentorio previsto per il giudizio di secondo grado.
  • Le relate di notifica degli atti impositivi o degli atti presupposti sono documenti che possono essere prodotti in appello come mezzo di mera difesa per contrastare l’originario ricorso del contribuente, non essendo soggette al divieto delle eccezioni in senso stretto.
  • La produzione documentale in appello resta comunque soggetta al termine perentorio di deposito: un documento tardivamente prodotto non può essere utilizzato dal giudice ai fini della decisione.
  • La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non elimina il diritto di difesa e non impedisce la produzione documentale nei limiti consentiti dalla legge, ma comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo autonomo della domanda o dell’eccezione; se la questione è comunque disattesa in modo implicito dalla motivazione complessiva, il motivo non è fondato.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è configurabile solo se è stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo, non quando si contesti la ponderazione delle prove da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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