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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46735/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per le misure cautelari di Reggio Calabria che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per plurime contestazioni: cessione di sostanza stupefacente (capo 11), estorsione aggravata (spedizione punitiva per recupero di 500 euro), promozione/partecipazione in una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e partecipazione al clan Cordì (associazione mafiosa). I motivi dedotti in cassazione riguardavano violazioni di legge e vizi di motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari: 1) contestata la qualificazione e la lettura delle intercettazioni relative alla cessione di stupefacenti (si prospettava un'interpretazione alternativa: mancata conoscenza del prezzo, responsabilità esclusiva di terzi per appropriazione della bici, assenza di volontà iniziale di accompagnare i sodali); 2) contestata la qualificazione della condotta come estorsiva, sostenendo che la responsabilità per il recupero del credito legato allo spaccio non sarebbe stata provata se mancava prova della conoscenza della cessione da parte dell'imputato; 3) dedotta insufficiente prova della promozione/partecipazione all'associazione per narcotraffico, anche per il trasferimento del ricorrente in Germania e per la presunta scarsità di episodi direttamente attribuibili a lui; 4) contestata la qualificazione mafiosa (art. 416-bis) ritenuta non adeguatamente motivata rispetto alla presunta "novità" del gruppo; 5) contestata l'attualità delle esigenze cautelari: trasferimento in Germania dal 2017, attività lavorativa e distanza temporale dagli eventi non avrebbero giustificato la permanenza della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il Tribunale aveva correttamente e analiticamente valutato il compendio probatorio, le intercettazioni e gli elementi indiziari dimostravano il coinvolgimento del ricorrente nelle cessioni, la partecipazione alla spedizione punitiva e il ruolo apicale nella gestione del narcotraffico; la qualificazione come partecipante al clan "Cordì" (associazione mafiosa storica) è stata ritenuta coerente con la documentazione e con la consolidata giurisprudenza che riconosce la storicità e il radicamento del clan; il trasferimento in Germania e la successiva attività lavorativa non hanno eliso la persistenza del pericolo cautelare, specie nella fattispecie di associazione mafiosa "storica" per la quale l'onere motivazionale è attenuato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 309/1990

    Norma sui reati di traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi intercettivi e il compendio probatorio fossero idonei a sostenere la gravità indiziaria in relazione a cessioni e all'operatività del gruppo dedito allo spaccio

  • art. 74 d.p.r. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato che i numerosi episodi di spaccio e il ruolo organizzativo del ricorrente siano indici coerenti con una associazione funzionale al narcotraffico

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile la contestazione in ragione della storicità e del consolidato radicamento del clan Cordì nel territorio, così come emergente dal compendio probatorio e da precedenti sentenze definitive

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione; la Corte ha giudicato che le circostanze (spedizione punitiva e recupero della somma) erano adeguatamente supportate dagli indizi raccolti e valutati dal Tribunale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto ai vizi di motivazione denunziati: la Corte ricorda i limiti della revisione in sede di legittimità circa la valutazione della motivazione e la rivalutazione delle intercettazioni, operando controllo solo per eventuale travisamento o illogicità manifesta

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento alla verifica delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, nel caso di associazione mafiosa storica, l'attualità del pericolo cautelare sussiste salvo prova della completa rescissione dei rapporti con il sodalizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Previsione procedurale per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa le decisioni che non comportano la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'inoltro della sentenza al direttore per comunicazioni di rito

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione di merito della capacità probatoria degli elementi: le doglianze sulla valutazione delle intercettazioni o sulla rilevanza degli indizi devono dimostrare un travisamento della prova o una illogicità manifesta e decisiva della motivazione
  • Per il riconoscimento della gravità indiziaria è sufficiente un compendio indiziario complessivamente valutato e adeguatamente motivato; il ricorrente deve indicare in modo puntuale le prove travisate per farne consentire la sindacabilità in sede di legittimità
  • Nel caso di associazione mafiosa "storica" il giudice può avvalersi di una presunzione sulla persistenza del pericolo cautelare: il trasferimento all'estero o l'attività lavorativa non sono di per sé risolutivi senza prove della totale cessazione dei rapporti con il sodalizio
  • La qualificazione di reati connessi (spaccio, estorsione, associazione) trova fondamento anche in elementi indiziari convergenti (partecipazione agli utili, ordini/interventi documentati dalle intercettazioni, partecipazione a spedizioni punitiva); l'insieme probatorio può legittimare una misura cautelare grave se adeguatamente motivato
  • La difesa che prospetti interpretazioni alternative delle intercettazioni deve, ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione, dimostrare in modo concreto la difformità decisiva tra il contenuto reale della conversazione e la rappresentazione data dal giudice di merito
  • Le censure sulla configurazione della "mafiosità" del gruppo richiedono l'esame puntuale degli elementi che dimostrino l'uso della forza intimidatrice o il vincolo associativo; quando il clan è già storicamente accertato, la prova di collegamento e di ruoli apicali può essere desunta da ripetuti e coerenti elementi intercettivi e comportamentali

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