Cassazione Civile, Ordinanza n. 12561/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia riguarda un terreno sito in Fondi, oggetto di una donazione compiuta nel 1994 da un soggetto che, secondo la controparte, non era più titolare del bene perché la quota del 50% era stata usucapita dalla moglie tra gli anni '60 e '80. In primo grado era stata accolta la domanda subordinata di accertamento dell'usucapione ventennale della quota indivisa e dichiarata la nullità della donazione limitatamente alla parte usucapita; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'usucapione si fosse compiuta prima della donazione e che la donazione fosse inefficace per la quota già acquistata a titolo originario. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1158, 1165 e 2941, comma 1, n. 1, c.c., assumendo che il termine per l'usucapione non fosse maturato o fosse sospeso in ragione del matrimonio tra i genitori e del regime patrimoniale; 2) violazione degli artt. 2700, 1165 e 2937 c.c., sostenendo che la dichiarazione resa nell'atto notarile dalla moglie valesse come piena prova e come rinuncia all'usucapione; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di altri giudizi pendenti (spoglio e revocazione per ingratitudine).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per novità delle questioni non trattate in appello e, comunque, li ha giudicati infondati nel merito: la dedotta sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. non era stata devoluta al giudice di merito; inoltre, l'usucapione, quale acquisto a titolo originario, aveva effetti retroattivi dall'inizio del possesso utile e, in ogni caso, al momento della donazione il disponente non era più titolare della quota già usucapita. Quanto alla dichiarazione notarile, la Corte ha escluso che essa integrasse rinuncia espressa o tacita all'usucapione, trattandosi di mera ricognizione della natura personale del bene, priva di volontà dispositiva e non riferita al possesso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità in senso stretto, non ravvisabile tra la causa possessoria e il giudizio di revocazione per ingratitudine della donazione, entrambi inidonei a incidere sull'accertamento dell'usucapione già maturata prima della donazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'usucapione ventennale è acquisto a titolo originario con effetti retroattivi dal momento di inizio del possesso utile, non dal compimento del termine.
richiamato in relazione alla disciplina dell'usucapione e ai casi di sospensione/interruzione della prescrizione, ma la censura che lo invocava è stata ritenuta nuova e infondata.
art. 2941, comma 1, n. 1, c.c.
la sospensione per rapporto coniugale non era stata devoluta al giudice di appello; la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
la dichiarazione contenuta nell'atto pubblico è stata invocata come piena prova dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, essa aveva valore meramente ricognitivo del titolo e non costitutivo di rinuncia.
la rinuncia al diritto non si presume e deve risultare da un atto chiaro ed inequivoco; una mera dichiarazione ricognitiva non integra rinuncia all'usucapione.
la sospensione necessaria richiede che la decisione dipenda dall'esito di altra causa avente efficacia vincolante di giudicato, requisito non sussistente nei giudizi indicati.
le censure erano formulate ai sensi del n. 3 del comma 1, ma i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per novità e il terzo infondato.
è richiamata la memoria depositata in prossimità dell'udienza e la proposta ex art. 380bis.1 nel giudizio collegato, senza incidenza decisiva sul dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
richiamata per affermare che la comunione legale tra coniugi è regime ordinario solo dal 20 settembre 1975.
la comunione legale non si estende automaticamente ai beni acquistati prima della riforma, salvo espressa volontà dei coniugi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nel giudizio di appello; chi le propone deve anche indicare specificamente dove siano state dedotte nel merito, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'usucapione, una volta maturata, produce un acquisto a titolo originario con effetti retroattivi dall'inizio del possesso utile: gli atti dispositivi compiuti dal precedente titolare dopo l'inizio del possesso non possono incidere sul diritto già acquistato.
- La rinuncia all'usucapione non si presume e, per interrompere o abbandonare l'effetto acquisitivo, deve risultare da un comportamento o da una dichiarazione espressa, chiara e inequivoca, incompatibile in modo assoluto con la volontà di avvalersi dell'usucapione.
- Una dichiarazione resa in un atto notarile che si limiti a qualificare il bene come personale di un coniuge ha natura meramente ricognitiva del titolo e non equivale, di per sé, a rinuncia al possesso o all'usucapione.
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. è ammessa solo quando la decisione della causa dipenda in senso stretto dall'esito di un'altra, cioè quando la pronuncia pregiudiziale sia destinata a spiegare efficacia vincolante di giudicato sulla controversia pregiudicata.
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