Cassazione Civile, Ordinanza n. 33316/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso di maggiori ritenute IRPEF subite nel febbraio 2005 su somme corrisposte quale incentivo all'esodo. La domanda di rimborso era stata presentata il 15 maggio 2009, invocando il termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e sostenendo che tale termine dovesse decorrere dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-207/2004. L'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R., sostenendo che il rimborso era tardivo perché il termine decorre dalla data del versamento o dalla ritenuta operata, non dalla pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata anche quando l'imposta sia stata corrisposta in applicazione di una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Ha escluso che la sentenza della Corte di giustizia possa spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza. Poiché la richiesta di rimborso era stata proposta nel maggio 2009, oltre quarantotto mesi dopo la ritenuta del febbraio 2005, la domanda era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
termine di quarantotto mesi
Il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, anche se l'imposta è stata pagata in base a una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R.
Norma richiamata dal contribuente a fondamento dell'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF subite sulle somme percepite quale incentivo all'esodo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla CTR e nel contraddittorio sul termine di decadenza per il rimborso; nel testo è indicato come fonte del termine, ma la decisione fa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
sentenza Corte di giustizia C-207/2004
La Corte esclude che la decorrenza del termine di decadenza possa farsi decorrere dalla data di questa pronuncia.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per ottenere il rimborso delle imposte sui redditi decorre, in via ordinaria, dalla data del versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata, e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile la norma applicata.
- L'efficacia retroattiva delle decisioni della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti, e la decadenza già maturata impedisce la riapertura del rapporto tributario per esigenze di certezza del diritto.
- In materia tributaria non è invocabile l'overruling per differire la decorrenza del termine di decadenza quando non vengono in rilievo regole processuali ma un termine sostanziale di esercizio del diritto al rimborso.
- Se il ricorso introduttivo del contribuente è proposto oltre il termine decadenziale previsto dalla legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso.
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