Cassazione Civile, Ordinanza n. 28188/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società esecutrice di lavori in appalto aveva ricevuto un avviso di accertamento IRES per l'anno 2008, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto una variazione fiscale in diminuzione pari a 2.903.614,01 euro. La somma corrispondeva agli interessi passivi che la società aveva sostenuto verso una banca a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori commissionati da una fondazione, interessi poi riaddebitati alla committente mediante fattura emessa nel 2008 e pagata solo nel 2011. La società sosteneva che, non essendo ancora certo il credito nell'an e nel quantum, si dovesse applicare il criterio di cassa e non quello di competenza; la CTR aveva invece ritenuto che il componente fosse di competenza dell'esercizio 2008. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione veniva denunciata violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo che la CTR avesse valorizzato solo il comma 5, trascurando il comma 1 che, secondo la ricorrente, imporrebbe la cassa quando il componente non sia ancora certo o determinabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva correttamente applicato il principio di competenza di cui all'art. 109, comma 1, TUIR, in linea con la giurisprudenza costante secondo cui ricavi, costi e oneri vanno imputati all'esercizio in cui si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché siano certi nell'esistenza e obiettivamente determinabili nell'ammontare. Nel caso concreto, i lavori erano stati ultimati nel 2008 e nello stesso anno la società aveva emesso fattura per il riaddebito degli interessi passivi: ciò dimostrava sia la certezza del credito sia la sua determinabilità. La pretesa difficoltà economica della debitrice non valeva a escludere la competenza del provento, mentre un eventuale mancato incasso avrebbe potuto dare luogo, in diverso esercizio, a sopravvenienza passiva deducibile ex art. 101, comma 4, TUIR. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
I ricavi, costi e altri componenti del reddito d'impresa si imputano all'esercizio di competenza in cui sorge il titolo giuridico; la regola è tassativa e inderogabile. La competenza richiede certezza dell'esistenza e obiettiva determinabilità dell'ammontare.
art. 2423-bis, comma 1, n. 3 c.c.
Richiamato dalla CTR come espressione del principio di competenza contabile, quale criterio di imputazione per periodo dei componenti del reddito.
L'eventuale mancato incasso del provento imputato per competenza può rilevare come sopravvenienza passiva deducibile in un successivo esercizio, quando vi siano elementi certi e precisi di irrecuperabilità.
Ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo per evitare attività processuali superflue in caso di ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, l'imputazione temporale dei componenti positivi e negativi segue il criterio di competenza: conta il momento in cui si forma il titolo giuridico del componente, non quello del materiale incasso o pagamento.
- La competenza fiscale richiede che il componente sia certo nell'esistenza e obiettivamente determinabile nell'ammontare; se queste condizioni sussistono, il contribuente non può rinviare liberamente la rilevazione a un esercizio successivo.
- Le regole del TUIR sulla competenza sono tassative e inderogabili sia per il contribuente sia per l'Ufficio: non è ammesso scegliere discrezionalmente l'esercizio di imputazione.
- Il possibile rischio di doppia imposizione non giustifica la deroga al criterio di competenza; il rimedio, se del caso, è la richiesta di restituzione dell'indebito o la deduzione del componente negativo nell'esercizio in cui emergano i presupposti di legge.
- Se un credito imputato per competenza non viene poi effettivamente incassato, la perdita può rilevare come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui vi siano elementi certi e precisi di irrecuperabilità.
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