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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03424/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una laureata in filosofia aveva presentato domanda per partecipare alla sessione speciale dell'esame di Stato finalizzata all'iscrizione all'albo degli psicologi, sostenendo di possedere il requisito dell'esercizio biennale dell'attività di psicologo richiesto dalla disciplina transitoria della L. n. 56/1989. La commissione esaminatrice respingeva la domanda; a seguito di un primo contenzioso davanti al giudice amministrativo, che sospendeva cautelarmente il provvedimento e poi dichiarava il difetto di giurisdizione, l'Ordine regionale confermava anni dopo il diniego in autotutela. La interessata agiva quindi davanti al giudice ordinario chiedendo l'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione. Il Tribunale respingeva la domanda per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello ritenendo maturata la prescrizione decennale già nel 2003, dieci anni dopo il ricorso al TAR, perché quel ricorso aveva solo effetto interruttivo istantaneo e, non essendo stata proposta riassunzione davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, non aveva prodotto effetto sospensivo. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la mancata considerazione degli effetti interruttivi e sospensivi del primo giudizio amministrativo; 2) l'erronea applicazione dell'art. 2945 c.c.; 3) l'omessa valutazione del fatto decisivo costituito dall'istanza di riesame in autotutela, che secondo la ricorrente avrebbe potuto costituire un nuovo atto interruttivo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di primo grado, confermando che la pretesa era prescritta, perché la proposizione del giudizio dinanzi al TAR aveva solo effetto interruttivo della prescrizione e non anche sospensivo; poiché, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa non era stata riassunta davanti al giudice ordinario nei termini, era venuto meno l'effetto permanente dell'interruzione e la successiva azione era tardiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 L. 18 febbraio 1989, n. 56

    È la norma transitoria richiamata per l'accesso alla sessione speciale di esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per il requisito dell'esercizio biennale dell'attività professionale.

  • art. 2945 c.c.

    La domanda giudiziale produce effetto interruttivo; l'effetto sospensivo/permanente opera solo se il processo non si estingue o l'estinzione è evitata. Se il giudizio si estingue o non è riassunto dopo la declinatoria di giurisdizione, resta solo l'effetto interruttivo istantaneo.

  • art. 50 c.p.c.

    La norma sulla riassunzione nel termine è considerata applicabile anche al giudizio amministrativo ai fini della conservazione degli effetti della domanda.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010

    In caso di declinatoria di giurisdizione, consente la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio previsto.

  • art. 59 L. n. 69/2009

    È richiamato insieme al codice del processo amministrativo come base della conservazione degli effetti della domanda in caso di difetto di giurisdizione, a condizione della tempestiva riproposizione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-bis non è autonomamente ricorribile nei medesimi termini del ricorso contro la sentenza di primo grado; il ricorso avverso di essa è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato dovuto, raddoppiato in presenza dei presupposti processuali indicati dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione, ma l'effetto sospensivo o "permanente" dell'interruzione presuppone che il processo non si estingua e che, in caso di declinatoria di giurisdizione, la causa sia tempestivamente riassunta davanti al giudice indicato.
  • Quando un giudizio si estingue o non viene riassunto dopo la pronuncia che declina la giurisdizione, l'interruzione della prescrizione resta solo istantanea e non impedisce che il termine ricominci a decorrere secondo la disciplina generale.
  • La mancata produzione documentale di un atto può impedire di attribuirgli rilevanza come nuovo atto interruttivo della prescrizione, se la parte che lo invoca non lo allega e non ne dimostra il contenuto e la valenza interruttiva.
  • Il ricorso per cassazione contro una ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-bis c.p.c. è inammissibile se proposto come autonoma impugnazione della sola ordinanza e non nei limiti consentiti dalla disciplina delle impugnazioni.
  • In tema di iscrizione all'albo degli psicologi nella disciplina transitoria della L. n. 56/1989, la contestazione sull'esistenza dei requisiti professionali può essere travolta da eccezione di prescrizione se l'azione è proposta oltre il termine utile dopo l'inefficacia degli effetti permanenti del primo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioniFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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