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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07073/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CGT di secondo grado che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017, con recupero di IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per il disconoscimento di costi e dell'IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da altre società per l'acquisto e il noleggio di beni strumentali. La lite nasceva da un PVC della Guardia di Finanza che aveva ricostruito una rete societaria riconducibile a un medesimo centro decisionale e ritenuta funzionale a una frode, con società considerate cartiere e trasferimenti di beni ritenuti fittizi. In cassazione la contribuente articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l'effettiva operatività delle società emittenti; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento induttivo, lamentando che l'Ufficio avesse fondato la pretesa su mere presunzioni e non avesse provato l'inesistenza delle operazioni; (3) ulteriore censura, sostanzialmente ripetitiva della precedente, per travisamento dei fatti e violazione delle regole sulla prova; (4) violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo che l'inesistenza delle operazioni non fosse chiarita e che comunque l'onere probatorio gravasse integralmente sull'Ufficio. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché impedito dalla doppia conforme e perché la motivazione di merito era ampia e non apparente; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo per difetto di autosufficienza e perché tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i relativi costi sono indeducibili per difetto di inerenza salvo prova contraria del contribuente sull'effettività delle operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, alla somma in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate e la conseguente indeducibilità dei costi e dell'IVA correlata. La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola completa e sorretta da plurimi indizi, tra cui la natura di cartiere delle società emittenti, l'assenza di movimentazioni finanziarie reali, la mancanza di documentazione contabile attendibile e il mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell'onere di provare l'effettività delle operazioni. Ha inoltre ribadito che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza anche per presunzioni, ma il contribuente deve fornire prova contraria e non può limitarsi alla mera produzione delle fatture o alla regolarità formale delle scritture. Sono state liquidate spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, disposta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione, ma la Corte ha osservato che la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e non apparente, ben al di sopra del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti decisivi è stata dichiarata inammissibile perché preclusa dalla doppia conforme e perché non individuava un fatto storico decisivo realmente omesso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    cd. doppia conforme di merito

    La doppia conforme di merito ha reso inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione, anche per presunzioni, mentre al contribuente spetta la prova contraria dell'effettività.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza delle operazioni, se gravi, precise e concordanti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse una reale violazione di legge.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato ai fini dell'accertamento IVA; la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la prova dell'inesistenza risultava adeguatamente raggiunta.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento dei fatti è stata reputata inammissibile e meramente diretta a una nuova valutazione del merito.

  • art. 109 TUIR

    In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi documentati dalle fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova dell'effettività delle operazioni da parte del contribuente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha disposto le conseguenze sanzionatorie e la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la definizione del giudizio con rigetto del ricorso in sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, e il motivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non indichi un fatto storico decisivo realmente omesso.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
  • La mera esibizione delle fatture e la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti a superare la prova dell'inesistenza delle operazioni quando manchino riscontri sostanziali, pagamenti tracciabili o documentazione attendibile.
  • Accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione, i costi ad essa relativi sono indeducibili per difetto di inerenza, indipendentemente dalla regolarità formale della documentazione.
  • Le censure che si risolvono nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, senza specifica individuazione degli errori di diritto o di fatto decisivi, sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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