Cassazione Penale, Sentenza n. 291/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono due motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e inosservanza degli artt. 521-bis e 658 c.p.c., sostenendo che l'appropriazione dell'autovettura sarebbe stata finalizzata al recupero di un credito (canoni non versati) e dunque riconducibile a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (2) errata qualificazione del fatto nonostante la gravità della condotta, poiché i ricorrenti sostengono che l'intensità della violenza è irrilevante e non impedirebbe la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni invece che in rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la qualificazione delle condotte come rapina aggravata: i fatti consistono nel presentarsi in cantiere muniti di accetta e pistola, impossessarsi dell'auto della persona offesa con minaccia e violenza e nello sparo di un colpo quando la vittima ha tentato di riprendersi le chiavi. La Corte d'appello ha ritenuto correttamente che l'autovettura non rientrava nelle pretese creditorie proponibili in sede civile (immobile e somme di denaro) e che, anche in presenza di un supposto accordo, le modalità armate, la sproporzione della pretesa e la pianificazione dimostrano il dolo di appropriazione. Perciò non poteva applicarsi l'art. 393 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è applicabile quando l'oggetto dell'appropriazione (qui l'autovettura) non è riconducibile alle pretese creditorie esercitabili in sede civile; inoltre l'elemento soggettivo (dolo di impossessamento) è decisivo per la distinzione con la rapina
Riferiti dalla difesa come strumenti che avrebbero consentito il recupero del credito, sono ritenuti non idonei a giustificare un'azione di fatto armata: le vie esecutive civili (sfratto, pignoramento) devono precedere ogni forma di appropriazione forzata
Richiamata per spiegare che la garanzia patrimoniale del debitore è generica e non giustifica la sottrazione di un bene mobile non collegato contrattualmente alla pretesa; il soddisfacimento del credito richiede procedure esecutive
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile proposto con colpa
Massime di principio
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina si fonda sull'elemento psicologico: se il comportamento è volto all'appropriazione indebita e realizzato con violenza o minaccia, si configura la rapina.
- L'oggetto sottratto deve essere riconducibile alla pretesa creditoria affinché possa ipotizzarsi esercizio arbitrario delle proprie ragioni; beni estranei al rapporto creditorio non giustificano l'autotutela.
- La gravità e la modalità della violenza non sono irrilevanti: costituiscono elementi probatori significativi del dolo di appropriazione e possono travolgere eventuali presunti consensi o accordi.
- I creditori devono utilizzare le vie giudiziali ed esecutive civili (sfratto, pignoramento) per recuperare crediti; la sottrazione coercitiva di beni espone a responsabilità penali.
- Un presunto consenso della vittima può essere annullato dalla sproporzione, dalla coercizione o dalla presenza di armi: il consenso ottenuto con intimidazione non legittima l'azione.
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