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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14644/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società cessionaria di crediti verso una azienda sanitaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo gravame e confermato il primo giudice. La ricorrente ha articolato quattro motivi, tutti costruiti come censure per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., con richiamo anche all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.: sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare atti e documenti decisivi, dai quali sarebbe emerso che una parte dei crediti per sorte capitale e accessori non era stata pagata; che una parte dei crediti non era stata stornata dalle società fornitrici cedenti mediante note di credito, e comunque tali note non sarebbero state opponibili alla cessionaria; che una parte dei crediti non aveva formato oggetto di transazione; infine, con riferimento ai soli interessi di mora fatturati mediante note debito, che la cessionaria avesse provato il diritto al pagamento delle somme e che l'azienda non avesse mosso contestazioni specifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché del tutto carente rispetto all'onere di chiara esposizione dei fatti di causa imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha ritenuto che dal ricorso non emergessero in modo chiaro e autonomo i fatti essenziali della controversia, le posizioni processuali delle parti, il petitum e la causa petendi, e che tali elementi non potessero essere ricavati mediante una complessa operazione di estrazione dai motivi. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di omesso esame/erronea valutazione degli elementi istruttori; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 115 c.p.c. e l'art. 2697 c.c.; il motivo non è scrutinato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non esamina il merito della dedotta violazione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per prospettare nullità della sentenza/violazione processuale, ma la Corte arresta il giudizio per carenza dell'esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per omesso esame di fatti decisivi; la Corte non valuta il vizio perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, sufficiente a far comprendere alla Corte la controversia e il suo oggetto senza ricorrere ad altre fonti o a un'opera di estrazione dal coacervo dei motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per soddisfare l'onere imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e autonomo i fatti di causa essenziali, le posizioni delle parti, il petitum e la causa petendi; non è sufficiente che tali elementi risultino solo per implicito dai motivi.
  • I motivi di ricorso non possono sostituire la sintetica ma completa esposizione dei fatti di causa: la Corte di cassazione non deve compiere un'attività di estrazione della materia del contendere da un testo confuso o promiscuo.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficiente esposizione dei fatti, resta assorbito l'esame nel merito delle censure di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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