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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16339/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una pubblica amministrazione per ottenere l’ammissione di un credito di oltre 4,8 milioni di euro, corrispondente a sanzioni amministrative irrogate alla cooperativa per la vendita di diritti di superficie di alloggi di edilizia economica e popolare a prezzi superiori a quelli previsti dalla convenzione urbanistica del comparto. Il commissario liquidatore aveva escluso il credito perché ritenuto non certo, non liquido e non esigibile. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, richiamando una sentenza del giudice amministrativo che aveva dichiarato prescritto il credito sanzionatorio, e ritenendo di non potersi discostare da tale valutazione; aveva inoltre escluso l’ammissione con riserva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sullo stato passivo, sostenendo che il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva come credito condizionale ai sensi dell’art. 96, comma 3, n. 1, l. fall.; (2) violazione di norme sostanziali e speciali richiamate per contestare la prescrizione e i presupposti della sanzione; (3) violazione delle norme sulla verifica del passivo e vizi motivazionali, con riferimento alla mancata corretta qualificazione del credito e ai presupposti della sua ammissione. La società resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, quando il credito insinuato è contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il giudice della verifica del passivo non deve decidere nel merito sulla fondatezza del credito, ma deve ammetterlo con riserva come credito condizionale, da sciogliere dopo la definizione del giudizio davanti al giudice competente. La Corte ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Firenze e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 133, lett. a), n. 2, c.p.a.

    richiamato per indicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori relativi all’edilizia economica e popolare.

  • art. 96, comma 3, n. 1, l. fall.

    il credito contestato e devoluto alla giurisdizione amministrativa deve essere ammesso con riserva come credito condizionale.

  • artt. 52, 92 e ss. l. fall.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla formazione e verifica del passivo.

  • art. 28 l. 689/1981

    citato nel provvedimento di merito come norma applicata dal giudice amministrativo per la prescrizione della pretesa sanzionatoria.

  • art. 35 l. 865/1971

    richiamato tra le norme sostanziali dedotte col secondo motivo.

  • artt. 1382 e 2935 c.c.

    richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.

  • art. 11 l. 241/1990

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.

  • art. 9 della Convenzione del 25.6.2000

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo.

  • artt. 95 e ss., 194 e ss. l. fall.

    richiamati nel terzo motivo in relazione alla verifica dello stato passivo e alla disciplina della procedura.

  • art. 209 l. fall.

    citato nel terzo motivo in relazione alla verifica del passivo.

  • artt. 1353 e 1183 e ss. c.c.

    richiamati nel terzo motivo per la qualificazione del credito e dei suoi presupposti.

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dalla Corte come norma che consente l’ammissione con riserva dei crediti condizionali.

Massime di principio

  • Se il credito insinuato al passivo è controverso quanto a esistenza, liquidità ed esigibilità e la relativa cognizione spetta in via esclusiva a un giudice speciale, l’organo della procedura concorsuale non può sostituirsi a quel giudice nel merito, ma deve ammettere il credito con riserva.
  • La pendenza o la necessità di una decisione davanti al giudice munito di giurisdizione esclusiva integra una condizione sufficiente per qualificare il credito come condizionale ai fini dell’ammissione al passivo, con scioglimento della riserva solo all’esito del giudizio competente.
  • Nel procedimento di verifica del passivo, il giudice fallimentare deve limitare la propria cognizione ai profili compatibili con la procedura concorsuale e non può trarre conseguenze definitive da una decisione del giudice speciale se la pretesa non è ancora definitivamente accertata nel giudizio devoluto a quel giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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