Cassazione Civile, Ordinanza n. 03933/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da lavori di scavo e sottomurazione eseguiti in un cantiere adiacente a un edificio storico, durante i quali del calcestruzzo fuoriuscì e penetrò in una cameretta interrata di ispezione, provocando l’ostruzione del condotto fognario dell’immobile vicino e conseguenti allagamenti e danni. La società esecutrice dei lavori denunciò il sinistro alla propria assicurazione per la responsabilità civile e, non essendo andate a buon fine le trattative, agì in giudizio chiedendo l’indennizzo per i danni e le spese sostenute per il ripristino. Il Tribunale di primo grado ritenne operante in astratto la copertura, ma prescritta la pretesa; in appello la prescrizione fu esclusa, ma su impugnazione incidentale dell’assicuratrice la Corte territoriale negò l’operatività della polizza perché, in base al giudicato formatosi in altro giudizio, era stata esclusa la responsabilità civile colposa dell’assicurata per l’evento dannoso. Con il ricorso per cassazione l’assicurata denunciava: 1) violazione dell’art. 1917 c.c. e delle regole ermeneutiche contrattuali, sostenendo che la polizza coprisse tutti i fatti accidentali e che la Corte d’appello avesse erroneamente sovrapposto fatto accidentale e colpa; 2) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., perché la sentenza resa in altro processo avrebbe riguardato un diverso profilo di responsabilità e non avrebbe precluso la domanda indennitaria; 3) violazione del giudicato in relazione all’art. 1917 c.c., sostenendo che dalla sentenza precedente sarebbe comunque emersa l’operatività della polizza almeno per le spese di difesa; 4) violazione degli artt. 1917, 2050, 2051 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., per avere la Corte attribuito rilievo alla mancanza di responsabilità colposa nonostante la natura oggettiva della responsabilità dedotta e senza valutare caso fortuito e obblighi di attivazione dell’assicurata; 5) omesso esame della proposta di indennizzo e violazione dell’art. 1914 c.c., in relazione alle spese sostenute per evitare o diminuire il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse correttamente limitata a prendere atto del giudicato formatosi nella precedente causa, nella quale era stata esclusa in via definitiva qualsivoglia responsabilità dell’assicurata per l’evento dannoso; da ciò ha desunto che non si era verificato il rischio coperto dalla polizza di responsabilità civile, cioè una responsabilità civile dell’assicurata verso il terzo danneggiato. Ha inoltre rilevato che le censure sulla pretesa copertura di una responsabilità oggettiva o sul profilo delle spese di resistenza erano in parte inammissibili per difetto di specificità e per mancata individuazione della ratio decidendi, e in parte infondate o comunque estranee a quanto dedotto nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La copertura della responsabilità civile opera solo se si verifica il rischio assicurato, cioè una responsabilità civile dell’assicurato; esclusa in giudicato tale responsabilità, viene meno il presupposto della manleva.
Richiamato ai fini dell’autonomia privata e dell’interpretazione della clausola di polizza, ma la Corte non ha accolto la censura perché ha ritenuto assorbente il giudicato sulla mancanza di responsabilità.
Invocato per l’interpretazione del contratto di assicurazione; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo ermeneutico, perché il punto centrale era l’assenza del rischio assicurato.
Invocato per la buona fede nell’interpretazione del contratto, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’esito fondato sul giudicato.
Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione delle clausole di polizza; la censura è stata respinta.
Il giudicato formatosi nella precedente causa ha precluso di rimettere in discussione l’assenza di responsabilità dell’assicurata per il medesimo evento dannoso.
Richiamato solo dalla ricorrente per sostenere una responsabilità oggettiva; la Corte osserva che tale prospettazione non risultava utilmente introdotta nei gradi di merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte perché non decisivo rispetto alla ratio fondata sul giudicato.
Invocati dalla ricorrente sul nesso causale; la Corte non li ha ritenuti idonei a superare l’accertamento definitivo sulla mancanza di responsabilità.
Richiamato in tema di obbligo di salvataggio e rimborso delle spese sostenute per evitare o diminuire il danno; la censura è stata ritenuta non chiaramente proposta nei gradi di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico quale parte della decisione impugnata viene censurata; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità.
Richiamato per il procedimento camerale e per il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dall’assicurato contro l’assicuratore della responsabilità civile, la manleva presuppone l’effettivo avveramento del rischio assicurato; se un giudicato esterno ha escluso in via definitiva la responsabilità civile dell’assicurato per il medesimo fatto, viene meno il presupposto della garanzia.
- Il giudicato formatosi in altro processo sul medesimo fatto storico può precludere la diversa pretesa indennitaria contro l’assicuratore quando l’accertamento definitivo abbia escluso la responsabilità dell’assicurato in termini incompatibili con l’operatività della polizza.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione la parte della decisione censurata; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Non è sufficiente invocare astrattamente una copertura ampia o una responsabilità oggettiva se tale prospettazione non risulta utilmente dedotta e coltivata nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non chiaramente veicolate nel giudizio precedente.
- Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno ex art. 1914 c.c. possono essere esaminate solo se la relativa domanda o questione sia stata effettivamente posta nei gradi di merito e risulti specificamente devoluta al giudice di legittimità.
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