Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10311/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia della Corte d'appello che aveva parzialmente confermato le condanne di primo grado. Aurino e Longobardi hanno denunciato motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, contestando la pedissequa riproposizione della ricostruzione di primo grado, la superficialità della replica alle doglianze d'appello e la determinazione del trattamento sanzionatorio (in particolare per Longobardi). Venditto ha censurato (i) il travisamento della prova e l'erronea interpretazione di una conversazione intercettata ritenuta dalla Corte d'appello idonea a provare la sua consapevolezza circa l'esistenza di armi occultate; (ii) la mancata valutazione/analisi delle doglianze d'appello; (iii) il diniego delle circostanze attenuanti e l'eccessiva misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Salvatore Aurino e Marianeve Longobardi, ritenendo le censure formulate genericamente indeterminate e prive del necessario collegamento con i fatti e con carenze argomentative specifiche della sentenza impugnata. Il ricorso di Antonio Venditto è stato invece rigettato nel merito: la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito che aveva attribuito valore probatorio alla conversazione intercettata (ritenuta criptica nel contesto e indicativa della consapevolezza delle armi), ha escluso che l'eventuale errore sul chi abbia chiamato incidesse sul contenuto e sul significato della conversazione e ha giudicato congruo il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, della precedente incorse e della mancata collaborazione del ricorrente. Conseguenze processuali: inammissibilità per Aurino e Longobardi con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); rigetto del ricorso di Venditto con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare il concorso di persone nel reato: la responsabilità è stata valutata anche alla luce della partecipazione congiunta nei fatti contestati.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle sostanze stupefacenti: applicata ai fatti di spaccio; la Corte ha ritenuto non configurabile l'attenuante di cui al quinto comma per Longobardi per il suo stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti e la natura organizzata dell'attività.

  • art. 80 lett. b) d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata in relazione ad aggravanti/criteri di determinazione della pena in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la gravità e la modalità organizzata della condotta.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: norma applicata alla posizione di Venditto in relazione al rinvenimento di armi di provenienza delittuosa.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma citata in relazione ai reati connessi al possesso/occuluzione di armi; utilizzata nel quadro accusatorio a carico di Venditto.

  • art. 10 L. n. 497 del 1974

    Richiamata nell'ambito della disciplina sulle armi: contestazioni inerenti la detenzione illecita e la ricettazione di armi.

  • art. 23 L. n. 110 del 1975

    Norma del testo unico sulle armi, invocata per qualificare le condotte connesse al possesso/alienazione di armi da fuoco.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze non abbiano dimostrato un difetto motivazionale rilevante.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma procedurale invocata in relazione ai motivi di appello e al contraddittorio di merito; la Corte ha giudicato adeguata la valutazione di merito.

  • art. 533 comma 1 c.p.p.

    Richiamata dai ricorrenti in tema di impugnazione e motivazione; la Cassazione ha ritenuto non sussistente la violazione denunciata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena richiamando tali parametri; la Cassazione ha ritenuto la quantificazione adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: onere delle spese del procedimento e pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure generiche, meramente assertive e prive di specifici riferimenti a carenze argomentative della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.
  • La valutazione del contenuto e del significato di intercettazioni è questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.
  • Una singola conversazione intercettata può costituire elemento probatorio autonomo e decisivo se, nel contesto, il linguaggio criptico e le reazioni degli interlocutori rendono chiara la conoscenza di fatti rilevanti (es. occultamento di armi).
  • Il vizio di travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore è tale da disarticolare l'intero impianto probatorio; errori formali o non decisivi rispetto al contenuto non sono sufficienti a riformare la decisione.
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto insindacabile in cassazione salvo manifesta contraddittorietà: il giudice di merito deve indicare gli elementi (art. 133 c.p.) ritenuti preponderanti.
  • Le impugnazioni che non dimostrano in modo puntuale come la motivazione della sentenza sia carente sotto profili determinanti difficilmente otterranno accoglimento in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.