Cassazione Penale, Sentenza n. 10311/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia della Corte d'appello che aveva parzialmente confermato le condanne di primo grado. Aurino e Longobardi hanno denunciato motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, contestando la pedissequa riproposizione della ricostruzione di primo grado, la superficialità della replica alle doglianze d'appello e la determinazione del trattamento sanzionatorio (in particolare per Longobardi). Venditto ha censurato (i) il travisamento della prova e l'erronea interpretazione di una conversazione intercettata ritenuta dalla Corte d'appello idonea a provare la sua consapevolezza circa l'esistenza di armi occultate; (ii) la mancata valutazione/analisi delle doglianze d'appello; (iii) il diniego delle circostanze attenuanti e l'eccessiva misura della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Salvatore Aurino e Marianeve Longobardi, ritenendo le censure formulate genericamente indeterminate e prive del necessario collegamento con i fatti e con carenze argomentative specifiche della sentenza impugnata. Il ricorso di Antonio Venditto è stato invece rigettato nel merito: la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito che aveva attribuito valore probatorio alla conversazione intercettata (ritenuta criptica nel contesto e indicativa della consapevolezza delle armi), ha escluso che l'eventuale errore sul chi abbia chiamato incidesse sul contenuto e sul significato della conversazione e ha giudicato congruo il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, della precedente incorse e della mancata collaborazione del ricorrente. Conseguenze processuali: inammissibilità per Aurino e Longobardi con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); rigetto del ricorso di Venditto con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Usato per configurare il concorso di persone nel reato: la responsabilità è stata valutata anche alla luce della partecipazione congiunta nei fatti contestati.
Norma sulle sostanze stupefacenti: applicata ai fatti di spaccio; la Corte ha ritenuto non configurabile l'attenuante di cui al quinto comma per Longobardi per il suo stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti e la natura organizzata dell'attività.
art. 80 lett. b) d.P.R. n. 309/1990
Richiamata in relazione ad aggravanti/criteri di determinazione della pena in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la gravità e la modalità organizzata della condotta.
Ricettazione: norma applicata alla posizione di Venditto in relazione al rinvenimento di armi di provenienza delittuosa.
Norma citata in relazione ai reati connessi al possesso/occuluzione di armi; utilizzata nel quadro accusatorio a carico di Venditto.
Richiamata nell'ambito della disciplina sulle armi: contestazioni inerenti la detenzione illecita e la ricettazione di armi.
Norma del testo unico sulle armi, invocata per qualificare le condotte connesse al possesso/alienazione di armi da fuoco.
Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze non abbiano dimostrato un difetto motivazionale rilevante.
Norma procedurale invocata in relazione ai motivi di appello e al contraddittorio di merito; la Corte ha giudicato adeguata la valutazione di merito.
Richiamata dai ricorrenti in tema di impugnazione e motivazione; la Cassazione ha ritenuto non sussistente la violazione denunciata.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena richiamando tali parametri; la Cassazione ha ritenuto la quantificazione adeguata.
Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: onere delle spese del procedimento e pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure generiche, meramente assertive e prive di specifici riferimenti a carenze argomentative della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.
- La valutazione del contenuto e del significato di intercettazioni è questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.
- Una singola conversazione intercettata può costituire elemento probatorio autonomo e decisivo se, nel contesto, il linguaggio criptico e le reazioni degli interlocutori rendono chiara la conoscenza di fatti rilevanti (es. occultamento di armi).
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore è tale da disarticolare l'intero impianto probatorio; errori formali o non decisivi rispetto al contenuto non sono sufficienti a riformare la decisione.
- Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto insindacabile in cassazione salvo manifesta contraddittorietà: il giudice di merito deve indicare gli elementi (art. 133 c.p.) ritenuti preponderanti.
- Le impugnazioni che non dimostrano in modo puntuale come la motivazione della sentenza sia carente sotto profili determinanti difficilmente otterranno accoglimento in sede di legittimità.
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