Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; il ricorrente chiedeva la riforma della pronunzia di condanna
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente ha depositato in cancelleria, il 12 ottobre 2022, una rinunzia all'impugnazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione, se resa nelle forme di legge e pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem, è atto personale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti sussistenti profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 500. In precedenza la Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado disponendo il dissequestro di una somma di denaro e aveva confermato la condanna di Viscuso alla pena di anni 1, mesi 10 e giorni 10 di reclusione e a euro 3.333 di multa per il reato contestato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata: il reato per il quale è stata pronunciata la condanna; la Corte d'appello aveva confermato la condanna ai sensi di questa disposizione
codice di procedura penale, art. 591, comma 1
La rinuncia all'impugnazione, se effettuata nelle forme di legge e pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem, determina l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 500
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è un atto formale, personale, recettizio e irrevocabile: una volta pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem produce immediatamente l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
- La rinuncia può essere espressa dalla parte personalmente o dal difensore solo se munito di procura speciale nella materia, e deve rispettare le forme previste dalla legge per essere efficace.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali già sollevate con il ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità può essere accompagnata dalla condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, dall'obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle ammende; l'entità è rimessa alla valutazione del giudice che considera la gravità e le ragioni dell'inammissibilità.
- Per evitare effetti pregiudizievoli, chi intende mantenere l'impugnazione non deve sottoscrivere né depositare rinunce; se vi è dubbio sulla volontà della parte o sulla regolarità dell'atto, è opportuno verificare la presenza di procura speciale e la data di deposito in cancelleria.
- La remissione o altre manifestazioni di volontà simili possono avere effetti diversi a seconda della forma e del momento del compimento: la certezza dell'effetto estintivo si ha solo quando la rinuncia sia validamente compiuta e pervenuta alla cancelleria competente.
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