Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne disposta dalla Corte d'Appello di Milano. Ahmetovic Romano e Ahmetovic Sandro hanno dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestando l'eccessività della pena rispetto al valore del bene sottratto, l'asserita 'organizzazione' del fatto e la qualificazione degli elementi come indice di professionalità (presenza in auto a fare da palo, attrezzi da scasso, condotta in città diversa). Ahmetovic Elvis ha dedotto inosservanza ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo di non aver partecipato al momento del furto (essendosi, secondo lui, unito successivamente), contestando l'entità della pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 cod. pen. (danno di speciale tenuità), nonché la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo sulle somme rinvenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto che la maggior parte delle doglianze riproponessero motivi già dedotti e respinti in appello e che fossero, in sostanza, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. In ogni caso la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la professionalità, i precedenti specifici, le modalità organizzate dell'azione (palo, attrezzi da scasso) e gli effetti del furto sulla persona offesa, giustificando così la determinazione della pena. Confermate le condanne già inflitte: Ahmetovic Elvis e Ahmetovic Sandro condannati a anni 3, mesi 4 di reclusione e euro 300,00 di multa ciascuno, nonché interdizione dai pubblici uffici per anni 5; Ahmetovic Romano condannato a anni 1, mesi 4 di reclusione e euro 200,00 di multa. Confermati anche l'obbligo di pagamento delle spese processuali e dei contributi per mantenimento in custodia; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
Codice penale - artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7
artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen.
I reati contestati sono furto in concorso (art.110) e furto aggravato (art.624 e commi di cui all'art.625) con aggravanti riconosciute: violenza sulle cose, esecuzione da tre persone in concorso e fatti compiuti su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dei tre secondo la ricostruzione di merito.
Codice penale - art. 133
L'art.133 (criteri per la determinazione della pena) è stato applicato per giustificare la misura della pena: la Corte d'appello ha valutato i precedenti, la professionalità/organizzazione del fatto, l'uso di palo e attrezzi, ritenendoli elementi idonei ad aumentare il trattamento sanzionatorio.
Codice penale - art. 62-bis
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una motivazione positiva per riconoscerle; l'esclusione delle attenuanti quando non risultano elementi che giustifichino il trattamento più favorevole è adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione.
Codice penale - art. 62 n. 4
L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo anche sotto il profilo degli effetti sulla persona offesa; la Corte ha ritenuto che il furto del catalizzatore e le conseguenze pratiche (impossibilità di usare l'auto, necessità di riparazione) impediscono il riconoscimento della tenuità.
Modifica normativa citata
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (come richiamato nel testo)
La Corte richiama la modifica normativa che ha interessato l'art. 62-bis per sottolineare che, dopo la modifica, è sufficiente che il giudice dia conto di avere valutato i criteri dell'art.133; non è necessario un'elaborata giustificazione quando si esclude l'attenuante.
Normativa sul sequestro probatorio e sul sequestro conservativo
conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia dei crediti dello Stato
La Corte ha ritenuto legittima la conversione in sequestro conservativo delle somme rinvenute, avendo i prevenuti risultanze di non aver attività lavorativa stabile e risultando impossidenti, in conformità ai presupposti normativi che giustificano tale misura cautelare patrimoniale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: i ricorsi che ripropongono censure di merito già decise in appello sono inammissibili se non criticano specificamente la motivazione di secondo grado.
- Per vincere in cassazione con doglianze sulla motivazione occorre dimostrare una macroscopica illogicità, contraddittorietà o carenza, non una diversa interpretazione plausibile dei fatti.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito può valorizzare precedenti, modalità operative dell'azione (organizzazione, uso di palo, attrezzi) e ciò giustifica aggravazioni o maggior pena sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen.
- Le attenuanti generiche richiedono, se riconosciute, una motivazione positiva che ne evidenzi gli elementi; l'esclusione non richiede una motivazione analitica oltre la valutazione dei criteri legali.
- L'attenuante per danno di speciale tenuità (art.62 n.4) presuppone non solo basso valore della cosa ma anche effetti minimali per la vittima; la mera modesta entità materiale non è sufficiente se il danno pratico è significativo.
- La conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo è ammissibile quando ricorrono i presupposti (assenza di beni o attività sufficienti e necessità di garantire crediti erariali derivanti dal procedimento).
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