Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per: 1) mancata/insufficiente motivazione circa l'affermazione di responsabilità in relazione a specifiche cessioni di cocaina desunte da intercettazioni (capo A nn.2-3 e capo B nn.3,5,12); 2) eccessiva determinazione della pena base, fissata al massimo edittale per la cessione del 27 gennaio a Pini Carlotta; 3) errata applicazione dell'aumento di pena per continuazione ex art.81 c.p., con incremento maggiore rispetto al primo grado nonostante la riqualificazione in fattispecie meno grave; 4) illegittimità della confisca del denaro sequestrato, in ragione della derubricazione nei termini dell'art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e quindi dell'esclusione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art.73, comma 7-bis.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si limita a riproporre censure di merito già svolte in appello e richieste di rivalutazione delle prove (interpretazione delle intercettazioni), materia riservata al giudice di merito. Sul punto è richiamato il consolidato orientamento che esclude il sindacato in sede di legittimità sulla valutazione probatoria e sulle interpretazioni criptiche delle conversazioni intercettate. Il secondo motivo (entità della pena) è stato rigettato come insussistente: la fissazione della pena, pur vicina al massimo edittale, è stata adeguatamente motivata con riferimento al numero elevato di condotte, al ruolo prevalente dell'imputato e al precedente specifico, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Il terzo motivo (divieto di reformatio in peius) è stato ritenuto infondato: la riqualificazione delle fattispecie e la diversa struttura del reato continuato consentivano di aumentare la pena per i fatti satelliti pur senza una pena complessiva maggiore rispetto al primo grado. Il quarto motivo (confisca) è stato respinto: la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente evidenziato il nesso eziologico tra il denaro e i reati, applicando i criteri dell'art.240 c.p., essendo esclusa l'applicazione automatica dell'art.12-sexies D.L. 306/1992. Conseguentemente resta ferma la sentenza di appello che aveva ridotto la pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha ritenuto legittimo l'aumento applicato in appello anche se superiore a quello del primo grado, quando la riqualificazione modifica la struttura del reato continuato
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di cessione di stupefacenti di minore gravità; i fatti sono stati riqualificati in questa fattispecie, con effetti sulla determinazione della pena e sulla disciplina della confisca
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Prevede forme di confisca obbligatoria in talune ipotesi; la Corte ha ritenuto che, data la derubricazione alla comma 5, non operasse la confisca obbligatoria ex 7-bis
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato il potere discrezionale del giudice di merito nel valutare i criteri 133 e che è sufficiente la menzione anche sintetica dei criteri ritenuti decisivi
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius per l'imputato che impugna in proprio favore; la giurisprudenza consente comunque aumenti per singoli fatti quando la struttura del reato continuato cambia in sede di appello
art. 240 cod. pen.
Presupposti generali della confisca. Per i reati di cui all'art.73 comma 5 la confisca del denaro è possibile solo se ricorrono le condizioni di cui a questo articolo, cioè se esiste un collegamento eziologico tra somme e reato
art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992
art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. L. n. 356 del 1992
Regime di confisca applicabile in alcune ipotesi di illeciti; la Corte ha chiarito che tale norma non si applica automaticamente ai reati puniti dall'art.73 comma 5, richiedendosi il ricorso alle norme ordinarie di confisca (art.240 c.p.)
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito; le contestazioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle stesse prove sono, di regola, inammissibili
- L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se logica secondo le massime di esperienza
- La determinazione della pena rientra in un largo margine discrezionale del giudice di merito; è lecita anche una motivazione sintetica purché sia possibile riscontrare una logica e riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p.
- La riforma della qualificazione giuridica dei fatti in appello può comportare aumenti per singoli reati satelliti senza violare il divieto di reformatio in peius, quando la struttura del reato continuato sia stata modificata
- Per i reati di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/1990 la confisca del denaro non è automatica: occorre dimostrare il nesso eziologico e i requisiti dell'art.240 c.p.; non si applica di regola il regime speciale di cui all'art.12-sexies D.L. 306/1992
- Nelle impugnazioni per Cassazione è necessario articolare censure specifiche e dimostrare travisamenti decisivi delle emergenze processuali per superare il divieto di sindacare le valutazioni di merito
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