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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma emessa dalla Corte d'appello di Napoli (17.11.2021) che aveva ritenuto i ricorrenti colpevoli, per vari capi di imputazione, di reati connessi a traffico di stupefacenti e atti di violenza/intimidazione. I ricorsi denunciavano: carenza o illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), mancato scrutinio degli elementi necessari per configurare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di droga (art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 416 bis/416 bis-1 c.p.), errata qualificazione del fatto ai fini della lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), erronea applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", mancata concessione delle attenuanti generiche e difetti nella determinazione della pena, oltre a censure sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e dei collaboratori di giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che: (i) Russo Francesco era partecipe del sodalizio come pusher stabile (anche se il periodo osservato è breve, la continuità, le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori comprovano l'"affectio societatis"); (ii) la qualificazione ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella forma non lieve è corretta quando l'attività è inserita in un contesto organizzato; (iii) l'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata in presenza di modalità intimidatorie tipiche anche senza provare una compagine mafiosa formale; (iv) le censure sulla motivazione, sulla valutazione delle prove testimonali e sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche sono infondate o inammissibili in sede di legittimità; (v) la determinazione della pena è rimessa al giudice del merito e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la scelta entro i limiti di ragionevolezza. In sintesi: rigetto dei ricorsi e conferma delle condanne e delle statuizioni impugnate.

Norme richiamate

  • codice penale art. 110

    Articolo richiamato per il concorso di persone nel reato; usato in rubriche dei capi d'imputazione per indicare concorso di partecipanti.

  • codice penale artt. 581, 582, 585

    Norme richiamate in relazione a lesioni e rissa/aggressioni: utilizzate per i reati di violenza e danneggiamento contestati (capi N) e O)).

  • Legge n. 203/1991 art. 7 (ora art. 416 bis 1 c.p.)

    Aggravante collegata al metodo mafioso; la Corte ha interpretato che l'aggravante può sussistere in presenza di modalità intimidatorie tipiche anche senza prova di una compagine mafiosa formale.

  • codice penale art. 416 bis

    Riferimenti all'associazione di tipo mafioso e alla relativa normativa aggravante; la Corte ha spiegato che la circostanza aggravante del "metodo mafioso" si valuta sulle modalità del fatto.

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto configurabile la partecipazione anche per l'acquirente stabile quando esiste un vincolo durevole e regole predeterminate di fornitura/pagamento.

  • d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5

    Dispositivo sulla ipotesi di lieve entità: la Corte ha confermato che la qualificazione come "lieve" può essere esclusa se l'attività è inserita in un contesto organizzato e sistematico, anche con quantità non rilevanti.

  • codice di procedura penale art. 606

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi invocati (mancanza/illogicità della motivazione, riesame testimoniale non consentito in sede di legittimità).

  • codice di procedura penale art. 125 e art. 546 lett. e)

    Richiamati dalle difese per vizio di motivazione/nullità; la Corte ha valutato che l'onere motivazionale del giudice di merito è stato rispettato.

  • codice di procedura penale art. 238-bis

    Utilizzo di sentenze passate in giudicato come elemento storico probatorio per dimostrare l'esistenza e la perdurante operatività del clan sul territorio.

  • codice penale artt. 62-bis, 81, 133

    Art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche), art. 81 (cumulo/sommazione delle pene), art. 133 (criteri per determinazione della pena): la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in pieno e che la motivazione sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito.

  • Legge n. 203/1991 art. 635, commi 2 e 7

    Richiamata nella rubrica come riferimento normativo connesso ai reati contestati (citazione riportata negli atti), utilizzata come elemento formale nell'imputazione.

Massime di principio

  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche a chi svolge il ruolo di acquirente 'stabile' o pusher, quando sussiste un vincolo durevole, forniture continuative e regole predeterminate di fornitura/pagamento; la brevità del periodo di osservazione non esclude la partecipazione se gli elementi probatori mostrano un sistema collaudato.
  • L'ipotesi di "lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) è esclusa se l'attività di spaccio è inserita in un contesto organizzato che consente la diffusione sistematica della droga, anche se i quantitativi sequestrati sono modesti.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata sulla base delle modalità operative e intimidatorie del fatto, senza necessità di provare l'esistenza formale di una compagine mafiosa; conta l'evocazione della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
  • In sede di Cassazione non è consentito riesaminare liberamente il merito probatorio (es. rinnovare la valutazione delle testimonianze); le censure sulla motivazione devono dimostrare vizi valutabili in diritto (contraddittorietà, illogicità manifesta), non il diverso apprezzamento delle prove.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione deve indicare l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ma non richiede sempre un calcolo aritmetico dettagliato salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.
  • Le sentenze irrevocabili e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate ex art. 238-bis c.p.p. per ricostruire la storicità e l'operatività di un clan sul territorio, purché accompagnate da riscontri concreti (intercettazioni, perquisizioni, sequestri, arresti).

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