Cassazione Civile, Ordinanza n. 19735/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla società committente il pagamento dei contributi previdenziali non versati dall'appaltatrice, ritenendo operante la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione a un appalto di servizi di assemblaggio, cablaggio e montaggio di componenti elettronici. La Corte d'appello ha ritenuto genuino l'appalto, ha escluso l'applicabilità del termine biennale di decadenza ai crediti dell'INPS e ha quantificato il credito sulla base di una presunzione desunta dal fatturato mensile dell'appaltatrice, ritenendo impiegata manodopera riferibile a tutte le categorie di lavoratori e includendo nella base imponibile tutti gli istituti retributivi maturati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per l'affermazione dell'inapplicabilità della decadenza biennale ai crediti INPS; 2) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e dell'art. 2729 c.c. per l'uso di presunzioni fondate sui fatturati; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ancora in tema di quantificazione presuntiva; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione e per mancata ammissione di prove testimoniali, lamentando tra l'altro la pluralità di committenze dell'appaltatrice; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione ad alcune poste debitorie pretese dall'INPS (sgravi per assunzioni da mobilità, contribuzioni su indennità di trasferta e altre voci).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione dell'ente previdenziale, ma solo alla domanda del lavoratore verso il responsabile solidale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non evidenziava un errore di sussunzione nella valutazione delle presunzioni, ma si risolveva in una diversa lettura del merito. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché il dedotto omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo nei termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché le censure di nullità/motivazione apparente non rispettavano gli oneri di specifica indicazione del fatto processuale e della corretta soluzione alternativa. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'INPS; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Il termine di decadenza biennale previsto per la responsabilità solidale nell'appalto è riferito all'azione del lavoratore verso il responsabile solidale e non si applica ai crediti fatti valere dall'ente previdenziale, che restano soggetti alla prescrizione.
Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva riguarda anche la corretta sussunzione dei fatti concreti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura è però infondata se si limita a contrapporre una diversa valutazione del merito senza indicare un vero errore di sussunzione.
È il vizio correttamente utilizzabile per denunciare un'erronea applicazione della norma sulle presunzioni quando il giudice abbia sussunto fatti concreti non conformi ai requisiti legali.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo, discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
La censura di nullità per motivazione apparente richiede una puntuale individuazione del vizio processuale e della soluzione corretta alternativa, non potendo la Corte supplire con ricerche autonome negli atti.
La doglianza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere specificamente argomentata; in mancanza, la censura è inammissibile.
Richiamato solo per il rito camerale e il termine assegnato al Collegio per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime di responsabilità solidale dell'appalto, il termine di decadenza biennale opera nei rapporti del lavoratore verso il responsabile solidale, ma non limita l'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi omessi, soggetta alla prescrizione.
- La contestazione della prova presuntiva in cassazione richiede di indicare un vero errore di sussunzione rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente una mera contrapposizione di lettura dei fatti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori non basta.
- Le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o per errori processuali devono essere specifiche e autosufficienti, indicando il fatto processuale, il vizio dedotto e la corretta soluzione alternativa, senza affidarsi a una ricostruzione officiosa della Corte.
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