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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04671/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto su una strada provinciale, nel quale l'autovettura della danneggiata urtava un ungulato che attraversava improvvisamente la carreggiata, riportando danni al veicolo. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria proposta contro la Regione, liquidando una somma inferiore a quella documentata. In appello la Regione aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda, sul rilievo che non fosse stata provata la colpa dell'ente e che non risultasse esclusa la responsabilità della conducente. Con il ricorso per cassazione la danneggiata articolava cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2052 c.c., sostenendo che, per i danni cagionati da fauna selvatica, la responsabilità va ricondotta a tale norma e non all'art. 2043 c.c.; (2) violazione degli artt. 2043 e 2052 c.c., lamentando che il giudice di appello avesse erroneamente preteso la prova della colpa della Regione e avesse confuso i diversi regimi probatori, pur essendo stati acquisiti elementi istruttori idonei a dimostrare la dinamica del sinistro; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o stereotipata; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice valutato prove non introdotte e disatteso il verbale dei Carabinieri; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che la Regione non si era costituita in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che nei sinistri cagionati da fauna selvatica si applica l'art. 2052 c.c.; che il giudice può e deve individuare d'ufficio la norma corretta in base al principio iura novit curia; che non era formato alcun giudicato interno sulla qualificazione giuridica operata in primo grado; e che il giudice di merito aveva errato nell'imporre alla danneggiata la prova della propria diligenza come presupposto per l'applicazione dell'art. 2052 c.c. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello alla luce del principio secondo cui, nei sinistri causati da fauna selvatica, opera la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e la relativa prova liberatoria del fortuito grava sul convenuto. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. È stato altresì escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Nei danni cagionati da fauna selvatica si applica la presunzione di responsabilità del proprietario/utilizzatore dell'animale; il danneggiato deve provare il fatto e il nesso causale, mentre il convenuto può liberarsi solo provando il fortuito.

  • art. 2043 c.c.

    Non è la norma corretta da applicare, in via generale, ai sinistri causati da fauna selvatica, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 2054 c.c.

    La Corte esclude che, nella fattispecie, il danneggiato debba provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno come presupposto di operatività del regime ex art. 2052 c.c.; la presunzione a carico del conducente concorre con quella dell'art. 2052 c.c.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente o mancante proposta dalla ricorrente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme asseritamente violate per l'erronea valutazione delle prove e l'utilizzo di prove non introdotte nel processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulla condanna alle spese di lite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale indicata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura relativa alla valutazione delle prove e all'omesso esame di risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte esclude, in ragione dell'accoglimento del ricorso, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato eventualmente dovuto.

  • L. n. 157/1992

    Richiamata per qualificare la fauna selvatica protetta e ricompresa nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Massime di principio

  • Per i danni cagionati dalla fauna selvatica protetta si applica, in linea generale, l'art. 2052 c.c., anche se l'animale non era nella concreta custodia del convenuto, perché la specie selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla cura e gestione di soggetti pubblici.
  • Nel regime dell'art. 2052 c.c. il danneggiato deve provare il fatto dannoso, la dinamica del sinistro e il nesso causale tra condotta dell'animale e danno; spetta invece al convenuto la prova liberatoria del fortuito, inteso come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
  • La presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. concorre con quella dell'art. 2052 c.c.; non si richiede che il danneggiato dimostri previamente la propria condotta diligente per accedere alla tutela ex art. 2052 c.c.
  • La qualificazione giuridica data in primo grado non determina necessariamente giudicato interno quando la questione consiste solo nello stabilire quale norma sia applicabile a fatti già accertati; in tali casi opera il principio iura novit curia e il giudice può riqualificare la fattispecie senza alterare i fatti costitutivi allegati.
  • La modifica del titolo giuridico invocato è ammissibile quando resta ferma la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e il diverso inquadramento normativo costituisce solo un'alternativa giuridica degli stessi fatti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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