Cassazione Civile, Ordinanza n. 09043/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi privi di specificità e non idonei a censurare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Conseguentemente non ha regolato le spese, per mancanza di attività difensiva delle amministrazioni intimate, e ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché il processo risultava esente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del testo unico immigrazione, con contestuale ordine questorile di presentazione periodica presso l’ufficio immigrazione in attesa dell’allontanamento. Il ricorrente ha poi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 7, 8 e 9 della direttiva 2008/115/CE e il difetto di motivazione del decreto di espulsione; con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, sostenendo l’esistenza di un divieto di espulsione per ragioni familiari, in relazione alla convivenza con una sorella. La Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità perché non riproduceva il contenuto del decreto impugnato e non si confrontava adeguatamente con la motivazione del provvedimento del Giudice di pace. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla mancata dimostrazione del vincolo di parentela e della convivenza rilevante, e perché il richiamo al ricongiungimento familiare era improprio, non essendo il fratello incluso tra i familiari ricongiungibili ex art. 29 T.U.I.; la Corte ha precisato, in via interpretativa, che il divieto di espulsione opera, nei casi previsti, per gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, con rilascio del permesso per motivi familiari ai sensi della normativa attuativa.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
costituisce il fondamento del decreto di espulsione impugnato
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
prevede l’inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, nei casi richiamati dalla Corte
art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
"Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico"
individua il correlato rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari quando ricorrono le circostanze di inespellibilità
non comprende il fratello tra i familiari per il ricongiungimento familiare
è il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro sul difetto di motivazione della decisione impugnata
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché il processo risulta esente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di difetto di motivazione o di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto dell’atto impugnato e confrontarsi con la motivazione della decisione di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando si invoca il divieto di espulsione per ragioni familiari, occorre allegare e dimostrare in modo puntuale il presupposto fattuale della convivenza e del rapporto di parentela rilevante; non basta un richiamo generico a documenti o dichiarazioni, se non ne è chiarito il contenuto e la decisività.
- Il ricongiungimento familiare ex art. 29 d.lgs. 286/1998 ha un perimetro tipizzato e non può essere esteso in via interpretativa a soggetti non contemplati dalla norma.
- Il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 opera nei limiti previsti dalla legge e si coordina con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari solo quando le circostanze ostative all’espulsione siano documentalmente provate.
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