Cassazione Civile, Ordinanza n. 03722/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2013, notificato a una società poi dichiarata fallita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo: 1) sussistente la legittimazione della società fallita a impugnare l'atto, poiché il curatore aveva comunicato di non volerlo impugnare; 2) nullo l'avviso perché fondato anche su una segnalazione dell'Ufficio Antifrode non allegata; 3) nullo, quanto all'IVA, per mancato contraddittorio preventivo e per la dedotta irregolarità della notificazione dell'invito a esibire documentazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione dell'art. 43 l. fall. sulla legittimazione della fallita; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sull'allegazione degli atti richiamati; violazione del principio di non contestazione sulla notificazione dell'invito; ulteriore vizio motivazionale sulla questione del contraddittorio; violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancata prova, da parte della contribuente, delle ragioni difensive che avrebbe potuto far valere.
La decisione
La Corte ha respinto il primo, il secondo e il quinto motivo, ritenendo corretta la legittimazione straordinaria della società fallita in presenza dell'inerzia del curatore e ritenendo la motivazione della sentenza di merito esistente, benché eventualmente discutibile nel merito. Ha invece accolto il terzo, il quarto e il sesto motivo: ha affermato che, in tema di motivazione dell'avviso, non basta la mancata allegazione di un atto richiamato se il suo contenuto non è necessario a integrare la motivazione dell'accertamento e se l'atto impositivo è già motivato sulla base di dati autonomi; ha rilevato che la CTR aveva trascurato la mancata contestazione specifica della regolarità della notificazione dell'invito al liquidatore; ha infine precisato che, per l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, secondo la prova di resistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
In caso di rapporto d'imposta sorto prima del fallimento, il fallito può impugnare l'atto impositivo solo se il curatore resta inerte; se il curatore non è inerte, manca la capacità processuale del fallito, rilevabile d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o comunque costituzionalmente insufficiente.
La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa; l'allegazione degli atti richiamati è dovuta solo se il loro contenuto integra la motivazione dell'atto.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso opera in correlazione con la funzione integrativa di tali atti rispetto alla motivazione già contenuta nell'avviso.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
Il richiamo agli atti esterni rileva ai fini motivazionali solo quando sia necessario a integrare le ragioni dell'amministrazione; altrimenti il rinvio ha mero valore narrativo.
Il giudice deve porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti.
Richiamato con riguardo alla notificazione dell'invito a esibire documentazione alla società.
Norma richiamata per la notificazione dell'invito al liquidatore; la censura della CTR è stata ritenuta erronea perché non considerava la mancata contestazione specifica.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il contraddittorio endoprocedimentale, nei casi applicabili, comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Ufficio, senza che la segnalazione esterna debba necessariamente costituire il fondamento decisivo della pretesa.
Massime di principio
- Nel rapporto d'imposta relativo a periodi anteriori al fallimento, il fallito conserva una legittimazione processuale straordinaria a impugnare l'atto tributario solo quando il curatore ometta di impugnare in modo oggettivo e inequivoco; la mera non convenienza della lite non esclude la legittimazione del fallito se si traduce in inerzia del curatore.
- La nullità dell'avviso per mancata allegazione di un atto richiamato sussiste solo quando quell'atto sia effettivamente necessario a integrare la motivazione dell'atto impositivo; se il richiamo ha solo valore narrativo o il contenuto essenziale è già riportato nell'avviso, non vi è invalidità.
- In sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, il contribuente che deduce il difetto di motivazione per mancata allegazione di atti esterni deve provare non solo la mancata conoscenza dell'atto richiamato, ma anche che il suo contenuto era indispensabile per comprendere la pretesa fiscale.
- Il principio di non contestazione impedisce al giudice di valorizzare, contro una parte, circostanze che non siano state specificamente contestate in giudizio.
- Per la violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA, il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare la rilevanza della lesione difensiva; non basta un richiamo generico alla possibilità di produrre documenti.
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