Cassazione Civile, Ordinanza n. 30223/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società concessionaria di beni demaniali, con il quale l'Ufficio, dopo l'attribuzione in surroga della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. 311/2004, liquidava tributi, interessi e oneri e irrogava sanzioni. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, escludendo le sanzioni per asserita incertezza normativa. In appello l'Agenzia delle Entrate contestava tale statuizione, ma la CTR rigettava il gravame ritenendo giustificata la disapplicazione delle sanzioni per la coesistenza di molteplici fonti normative e di diverse interpretazioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe disapplicato le sanzioni senza che fosse stato proposto uno specifico motivo di censura in appello; 2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1, comma 336, L. 311/2004, per avere la CTR affermato in modo generico l'esistenza di incertezza normativa oggettiva senza indicare i concreti fatti-indice e senza applicare correttamente i principi giurisprudenziali in materia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la questione dell'ultrapetizione non risultava dedotta in appello e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva motivato in modo del tutto generico la sussistenza dell'incertezza normativa oggettiva, senza dare conto degli specifici elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 336, L. 311/2004
norma richiamata quale base dell'attribuzione in surroga della rendita catastale e del conseguente accertamento tributario
consente la non applicazione delle sanzioni solo nei casi previsti dalla disciplina sull'incertezza normativa oggettiva, che deve essere specificamente e concretamente accertata
il vizio di ultrapetizione deve essere dedotto nei gradi di merito e non può essere prospettato per la prima volta in cassazione
richiamato insieme alle altre norme sulla disapplicazione delle sanzioni in materia tributaria
distingue l'incertezza normativa oggettiva dall'ignoranza incolpevole del diritto
richiamato quale fondamento della non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
invocato per denunciare la violazione di legge nella motivazione della CTR
procedimento camerale applicato per la definizione del ricorso
Massime di principio
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio che presuppone una specifica allegazione o eccezione nei gradi di merito è inammissibile, se il relativo motivo non risulta tempestivamente prospettato.
- L'esonero dalle sanzioni tributarie per incertezza normativa oggettiva richiede un accertamento concreto e motivato dei fatti-indice che rendano impossibile individuare univocamente la norma applicabile dopo un corretto procedimento interpretativo.
- Non è sufficiente una motivazione apodittica fondata sulla mera complessità della disciplina o sulla generica coesistenza di fonti e interpretazioni diverse: occorre indicare gli specifici elementi normativi, amministrativi e giurisprudenziali che hanno determinato l'incertezza.
- L'incertezza normativa oggettiva è concetto distinto dall'ignoranza soggettiva o dall'errore in buona fede del contribuente e deve essere valutata dal giudice sulla base di dati obiettivi.
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