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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24921/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L'associazione ricorreva contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a un verbale di accertamento INPS. L'accertamento contestava l'omesso versamento dei contributi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per 106 lavoratori impiegati presso l'impianto sportivo gestito dall'associazione nel periodo gennaio 2011 - settembre 2013. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, sostenendo che l'esenzione contributiva prevista per i collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche dovesse operare in ragione della natura non lucrativa dell'ente, anche se questo svolgesse pure attività commerciali. Con il secondo motivo sosteneva che la medesima norma non richiedesse anche il requisito della professionalità della collaborazione, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente introdotto. Con il terzo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato adeguatamente considerato che le prestazioni dei collaboratori erano occasionali e marginali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi, affermando che l'esenzione contributiva in materia di compensi sportivi dilettantistici non deriva automaticamente dalla veste formale di associazione sportiva dilettantistica o dalla sola affiliazione al CONI, ma richiede la verifica in concreto dei presupposti applicativi dell'art. 67 TUIR: natura dilettantistica effettiva dell'attività, assenza di fini di lucro, prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e non nell'ambito di attività professionalmente svolte. La Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui l'attività svolta all'interno del centro era connotata da chiaro carattere commerciale e le prestazioni degli istruttori erano abituali, professionali e rese a fronte di corsi a pagamento, sicché i compensi non potevano essere qualificati come redditi diversi esenti da contribuzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché formulato come omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme e, in sostanza, diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, mentre è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986

    "Sono redditi diversi... le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi..."

    L'esenzione fiscale e, in via riflessa, quella contributiva operano solo se i compensi sono corrisposti per prestazioni di natura non professionale e nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non in presenza di attività professionalmente svolte o di attività con finalità commerciali.

  • art. 69 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma che individua i limiti monetari dei compensi esenti, ma la soglia non incide sulla qualificazione sostanziale del rapporto ai fini contributivi.

  • art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1946

    Individua, tra le categorie soggette all'obbligo di iscrizione previdenziale, gli addetti agli impianti sportivi, a prescindere dalla forma subordinata o autonoma del rapporto.

  • D.M. 15 marzo 2005

    Ha aggiornato le categorie dei lavoratori obbligatoriamente assicurati presso l'ente di previdenza dello spettacolo, includendo impiegati, operai, addetti a impianti e circoli sportivi, istruttori e dipendenti delle società sportive.

  • art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008

    Ha fornito interpretazione autentica dell'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", ricomprendendo formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro dei primi due motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme e perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per ribadire che il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'esenzione contributiva per i compensi corrisposti nell'ambito di attività sportive dilettantistiche non deriva automaticamente dalla qualificazione formale dell'ente come associazione sportiva dilettantistica o dalla mera affiliazione al CONI, ma richiede la verifica concreta dei presupposti sostanziali previsti dalla legge.
  • Per qualificare i compensi come "redditi diversi" esenti da contribuzione, occorre accertare che le prestazioni siano rese in favore di un soggetto effettivamente dilettantistico e senza fini di lucro, che siano connesse all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che non rientrino nell'esercizio abituale di arti o professioni.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esonero contributivo grava su chi lo invoca; il richiamo a soglie fiscali di esenzione non basta, da solo, a escludere l'obbligo previdenziale.
  • In materia di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove, e in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare specificamente le diverse rationes decidendi delle sentenze di merito.
  • Laddove l'attività svolta all'interno di un impianto sportivo presenti connotati commerciali e le prestazioni dei collaboratori abbiano carattere abituale e professionale, i compensi corrisposti non possono essere sottratti alla contribuzione previdenziale solo perché l'ente organizzatore è formalmente dilettantistico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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