Cassazione Civile, Ordinanza n. 36377/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di un lavoratore del comparto scuola, di una sequenza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. In primo grado e in appello egli aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato e condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive o, in subordine o in aggiunta, al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello, rilevando che il lavoratore era stato immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2011 e che tale immissione costituiva misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l'abuso e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. In Cassazione il ricorrente ha proposto ricorso, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia non risultava notificata alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse conseguente alla rinuncia depositata dal ricorrente. Ha precisato che la mancata notificazione o comunicazione della rinuncia alla controparte non impedisce la declaratoria di inammissibilità, essendo tali adempimenti richiesti solo per sollecitare l'adesione delle altre parti e prevenire la condanna alle spese del rinunciante. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la notificazione o comunicazione della rinuncia al ricorso è prescritta solo per sollecitare l'adesione delle controparti alla rinuncia e per prevenire la condanna alle spese del rinunciante, non come شرط per la validità della declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
art. 391 c.p.c.
richiamato in relazione alle conseguenze economiche della rinuncia e alla condanna alle spese del rinunciante, che può essere evitata se vi è adesione della controparte.
contributo unificato
in caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia non è dovuto l'importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina, quando sopravviene prima della decisione, un difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e legittima la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
- La mancata notificazione o comunicazione della rinuncia alle controparti non impedisce la dichiarazione di inammissibilità, poiché tali adempimenti servono essenzialmente a provocare l'adesione delle altre parti e a regolare le spese.
- In presenza di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia, il giudice può compensare le spese ove ricorrano ragioni di complessità della controversia; non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
- Quando la misura adottata dal datore pubblico viene ritenuta idonea a rimuovere le conseguenze dell'abuso da contratti a termine, la censura sostanziale resta assorbita se il giudizio si estingue o diventa improcedibile per rinuncia in cassazione.
Come è indicizzato
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