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Sentenza

Sentenza n. 4726/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l'ordine al Ministero di costituire in suo favore la carta elettronica per il docente, in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che riconosceva il beneficio per gli anni scolastici richiesti, per complessivi euro 2.500,00. L'appello riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese di lite, ritenuta illegittimamente ridotta a euro 500,00. Sono state dedotte la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nonché la violazione dei parametri professionali e della tutela del decoro professionale derivanti dalla disciplina dei compensi forensi. L'appellante sosteneva che la liquidazione fosse considerevolmente inferiore ai minimi tabellari previsti dai decreti ministeriali sui parametri forensi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori risultanti dai parametri applicabili, anche considerando la riduzione consentita per la non particolare complessità della controversia. Al contempo, ha escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la serialità del contenzioso e la sua oggettiva semplicità possono essere valorizzate per ridurre il compenso, in quanto indici di un minore impegno difensivo. La serialità, tuttavia, non consente una liquidazione simbolica o comunque al di sotto dei limiti derivanti dai parametri applicabili. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento rispetto alla richiesta dell'appellante di una liquidazione pari ai minimi tariffari.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri di regolazione e compensazione delle spese processuali.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Utilizzato dal Collegio per motivare la decisione mediante richiamo a precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • D.M. n. 55/2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione del compenso; la serialità e la semplicità della controversia possono giustificare una riduzione, ma non una liquidazione simbolica o inferiore ai limiti applicabili.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato dall'appellante quale disciplina modificativa dei parametri forensi e delle soglie di riduzione.

  • D.M. n. 147/2022

    Individua i valori tabellari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200; la liquidazione di euro 500,00 è stata ritenuta inferiore ai valori risultanti anche applicando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Consente la riduzione dei valori tabellari, ma non giustifica, nel caso concreto, la liquidazione di una somma ritenuta eccessivamente bassa.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014

    il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera

    Il compenso deve essere proporzionato all'importanza dell'attività professionale; la serialità e la ridotta complessità costituiscono elementi rilevanti per la quantificazione.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla tutela del decoro professionale e alla congruità del compenso.

  • l. n. 247/2012

    Richiamata dall'appellante quale disciplina dell'ordinamento professionale forense e della tutela del decoro professionale.

  • l. n. 794/1942

    Richiamata dall'appellante in materia di compensi professionali forensi.

Massime di principio

  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • La serialità del contenzioso e la sua ridotta complessità possono essere valorizzate per ridurre il compenso professionale rispetto al valore parametrico, in quanto indici di un minore impegno difensivo, anche se la serialità non costituisce autonomamente un'ipotesi eccezionale di deroga alla regola della soccombenza.
  • La riduzione del compenso professionale deve comunque rispettare i limiti risultanti dai parametri forensi applicabili; il giudice non può liquidare le spese in misura irragionevolmente inferiore ai valori parametrali, neppure quando la controversia sia seriale e semplice.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la regolazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione può invece essere sintetica quando la decisione è coerente con tale regola.
  • Nel determinare il compenso, il giudice deve assicurare una proporzione tra l'importanza e l'impegno dell'opera professionale e l'importo liquidato, tenendo conto della complessità concreta e della serialità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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