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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29694/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Gli attori, in proprio e quali eredi del conducente deceduto in un sinistro stradale del 10 giugno 2009, avevano chiesto il risarcimento dei danni all'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, allegando che l'evento fosse stato causato da un motociclo rimasto ignoto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando una serie di indizi ritenuti incompatibili con la versione degli attori, soprattutto sotto il profilo dell'attendibilità della testimone escussa. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 283 e 287 cod. ass., per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di inattendibilità della teste sulla mancata denuncia/querela e su altre circostanze estranee alla regola probatoria; 2) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe da un lato escluso che la denuncia fosse condizione di proponibilità della domanda, ma dall'altro l'avrebbe usata in senso sfavorevole; 3) nullità per motivazione apparente o contraddittoria, lamentando l'omessa considerazione di alcuni elementi istruttori, tra cui gli accertamenti della Polizia Municipale, la consulenza tecnica medico-legale e un certificato della Procura. La Suprema Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili o infondate perché dirette, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità della prova testimoniale, attività riservata al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria. Ha ribadito che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né una revisione dell'apprezzamento di attendibilità del testimone quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente comprensibile e non manchi in modo apparente. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri; non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 116 c.p.c.

    consente al giudice di merito di valutare liberamente le prove, sicché non è censurabile in cassazione la scelta di ritenere più attendibili alcune risultanze probatorie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro del riparto dell'onere probatorio, ma la censura era in sostanza diretta a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 2700 c.c.

    evocato dai ricorrenti senza che la Corte ravvisasse una reale violazione di fede privilegiata nel ragionamento della sentenza impugnata

  • art. 283 cod. ass.

    la denuncia/querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria per sinistro cagionato da veicolo non identificato; tuttavia la sua eventuale presentazione, o omissione, può avere valore indiziario nella valutazione del caso

  • art. 287 cod. ass.

    richiamato insieme all'art. 283 cod. ass. dalla parte ricorrente; la Corte non vi ha attribuito una portata decisiva autonoma

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati invocati i vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza; la Corte ha chiarito che non possono essere usati per trasformare il giudizio di cassazione in una nuova valutazione del merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni, poiché tale apprezzamento appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • L'inattendibilità di un testimone può essere desunta anche da elementi soggettivi o indiziari, purché il giudice di merito li valuti con motivazione logicamente comprensibile; in cassazione tale giudizio non è sindacabile se non nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • La mancata presentazione di denuncia o querela in caso di sinistro con veicolo non identificato non costituisce di per sé causa di improponibilità della domanda, ma può essere valutata, insieme ad altri elementi, come indice indiziario nella complessiva valutazione probatoria.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o che non esamini espressamente ogni singolo elemento istruttorio.
  • L'omesso esame di elementi di prova non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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