Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01587/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che si era qualificata e risultava iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come start-up innovativa. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo che il quinquennio di esenzione dalla fallibilità fosse scaduto alla data del 25/03/2020, con cessazione automatica del regime di favore; aveva inoltre escluso che rilevasse il termine di 60 giorni previsto per le formalità di cancellazione e, conseguentemente, l’ulteriore proroga di un anno introdotta dal d.l. 34/2020. Con il ricorso per cassazione la società fallita ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulle start-up innovative, sostenendo: a) che al termine quinquennale dovessero sommarsi i 60 giorni per la cancellazione effettiva dalla sezione speciale, con la conseguenza che alla data del 19/05/2020 il beneficio era ancora in corso e operava la proroga di un anno; b) che, essendo la cancellazione intervenuta il 13/04/2021 e la sentenza di fallimento pubblicata in pari data, al momento decisivo la società era ancora iscritta e dunque non fallibile; in memoria ha inoltre invocato la sospensione dei termini amministrativi per l’emergenza COVID-19 per sostenere un diverso dies ad quem del quinquennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la perdita del beneficio di non assoggettabilità a fallimento della start-up innovativa opera automaticamente allo scadere del termine quinquennale previsto dalla legge, decorrente dalla costituzione, senza che rilevino né il termine di 60 giorni per l’adempimento delle formalità di cancellazione da parte dell’ufficio del registro imprese né la concreta data della cancellazione. Ha inoltre precisato che le proroghe emergenziali dei termini amministrativi/processuali non incidono sulla scadenza di un requisito sostanziale che determina la cessazione di un regime di favore. Conseguentemente, ha confermato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, definito in appello prima del ricorso per cassazione.

  • art. 31, comma 4, d.l. n. 179 del 2012

    "fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25, se applicabile"

    La cessazione della disciplina di favore per la start-up innovativa si verifica allo scadere dei termini previsti dall'art. 25, commi 2 e 3; il termine di 60 giorni del comma 16 non incide sulla perdita del beneficio e non è richiesto alcun ulteriore atto per la cessazione dello status di esenzione.

  • art. 25, comma 2, d.l. n. 179 del 2012

    Tra i requisiti sostanziali per la qualifica di start-up innovativa vi è la costituzione da non più di sessanta mesi; il termine è un requisito sostanziale che delimita temporalmente il beneficio.

  • art. 25, comma 3, d.l. n. 179 del 2012

    Prevede un regime transitorio per società già costituite da 2, 3 o 4 anni alla data di entrata in vigore del decreto, con benefici per periodi ridotti a partire da tale data.

  • art. 25, comma 8, d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato come base dell'aggiornamento periodico della sezione speciale del registro delle imprese, ma non come elemento costitutivo della durata del beneficio.

  • art. 25, comma 16, d.l. n. 179 del 2012

    Disciplina solo il termine di 60 giorni per le formalità di cancellazione a cura dell'ufficio del registro imprese dopo la perdita dei requisiti; non differisce la cessazione sostanziale del regime di favore.

  • art. 38, comma 5, d.l. n. 34 del 2020

    La proroga di un anno del termine di esenzione si applica solo alle start-up che non abbiano già perso il requisito temporale alla data del 19/05/2020; nel caso concreto non era applicabile perché il quinquennio era già scaduto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge 27 gennaio 2012 n. 3, capo II

    Costituisce il solo ambito di procedure concorsuali espressamente richiamato come compatibile con la disciplina di esenzione delle start-up innovative.

  • d.l. n. 18 del 2020

    Richiamato solo in memoria per la sospensione delle scadenze amministrative emergenziali, ritenuta irrilevante rispetto alla scadenza di un requisito sostanziale.

  • d.l. n. 23 del 2020

    Richiamato in memoria quale integrazione della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini, senza incidenza sulla questione decisiva.

Massime di principio

  • La non assoggettabilità a fallimento della start-up innovativa ha natura di regime di favore temporalmente limitato e cessa automaticamente al decorso del termine massimo previsto dalla legge, senza necessità di un atto ulteriore.
  • Il termine di 60 giorni previsto per la cancellazione della start-up dalla sezione speciale del registro imprese ha funzione meramente amministrativa e non proroga la durata sostanziale dell'esenzione concorsuale.
  • L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è condizione necessaria ma non sufficiente per opporsi alla dichiarazione di fallimento: il giudice può e deve verificare in concreto il possesso e il mantenimento dei requisiti di legge.
  • Le proroghe emergenziali dei termini amministrativi o procedimentali non incidono sulla scadenza di requisiti sostanziali che determinano la cessazione di un beneficio legale.
  • Ai fini dell'applicazione della proroga introdotta dal decreto rilancio, occorre verificare che il requisito temporale non fosse già venuto meno alla data di entrata in vigore della norma prorogativa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSovraindebitamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.