Cassazione Civile, Ordinanza n. 14831/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione pronunciata dal Tribunale di Roma e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Roma. Il soggetto che ha proposto ricorso per cassazione, già socio della fallita e reclamante in appello, ha censurato la sentenza di secondo grado con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 9 l.f., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sede effettiva della società fosse in Santa Maria Capua Vetere e non a Roma, valorizzando un atto notarile di cessione di crediti stipulato nel 2015 e lamentando la mancata considerazione della non contestazione dei fatti allegati. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 19 l.f., dell'art. 1304 c.c. e dell'art. 210 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che un accordo transattivo concluso dal creditore istante con altra società del medesimo contesto imprenditoriale avrebbe estinto il credito posto a base dell'istanza di fallimento, con conseguente difetto di legittimazione attiva del creditore. Con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 1, 5 e 15 l.f., degli artt. 112 e 327 c.p.c. e del d.lgs. n. 139/2015, contestando sia il mancato superamento delle soglie di fallibilità sia l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'insolvenza non sarebbe stata specificamente contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, qualificandoli in larga parte come richieste di nuova valutazione dei fatti e delle prove, comunque prive di autosufficienza; ha inoltre affermato che la delibazione incidentale del credito del creditore istante basta ai fini della sua legittimazione a chiedere il fallimento e che le dedotte questioni sulla transazione e sulle soglie dimensionali non erano state adeguatamente dedotte o trascritte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza regolazione delle spese per mancanza di difese della curatela, e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto sulla sede effettiva della società e perché il dedotto fatto decisivo non risultava adeguatamente veicolato nel giudizio di merito; ha inoltre escluso che fosse dimostrata, secondo i rigorosi requisiti di autosufficienza, la dedotta non contestazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che ai fini dell'istanza di fallimento il credito del creditore istante non deve essere definitivamente accertato, ma solo scrutinato incidentalmente dal giudice; la Corte territoriale aveva ritenuto non provata e comunque eventuale la transazione invocata, sicché la censura sulla legittimazione attiva era priva di fondamento. Ha parimenti ritenuto inammissibile il terzo motivo, sia perché la doglianza sulle soglie di fallibilità non era stata sviluppata in modo specifico, sia perché la contestazione dell'insolvenza risultava smentita dal contenuto del reclamo come riportato nel ricorso, e comunque le censure sui bilanci non erano autosufficienti. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 9 l.f.
Invocato per contestare la competenza territoriale/fallimentare; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a una diversa lettura dei fatti sulla sede effettiva della società.
art. 6 l.f.
La Corte ribadisce che, ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza di creditore, non occorre l'accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente una verifica incidentale della legittimazione dell'istante.
art. 19 l.f.
Richiamato nel motivo sulla transazione; la Corte non ravvisa una sua violazione autonoma, ritenendo la questione assorbita dall'accertamento incidentale della legittimazione del creditore istante.
Richiamato per sostenere l'efficacia estintiva di una transazione nei confronti della fallita; la Corte reputa la deduzione non decisiva e comunque non provata nei termini allegati.
Richiamato in relazione alla richiesta di esibizione; la Corte valorizza il potere discrezionale del giudice di merito nel respingere istanze esplorative.
Invocato per il principio di non contestazione; la Corte afferma che, per dedurne la violazione in cassazione, occorre trascrivere gli atti processuali dai quali risulti la pretesa non contestazione.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove; la Corte considera la doglianza inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito.
art. 1 l.f.
La censura relativa alle soglie di fallibilità è stata reputata non specificamente sviluppata nel ricorso, oltre che priva di autosufficienza.
art. 5 l.f.
Richiamato nel terzo motivo in tema di insolvenza; la Corte osserva che la contestazione svolta in reclamo non negava realmente l'insolvenza, ma solo l'entità del debito rispetto alla soglia di fallibilità.
art. 15 l.f.
Richiamato nel terzo motivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma, essendo la censura ritenuta inammissibile.
Richiamato in relazione a un preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato nel terzo motivo senza specifica incidenza decisoria autonoma nel testo.
Richiamato dal ricorrente quanto alla redazione del bilancio in forma semplificata; la Corte non sviluppa un principio specifico sul punto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura sui bilanci.
Norma richiamata per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto è stato effettivamente discusso e trascritto in modo autosufficiente, con indicazione chiara del suo ingresso nel thema decidendum del giudizio di merito.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorrente indichi e trascriva gli atti processuali dai quali risulti la mancata contestazione della circostanza di fatto invocata.
- Ai fini dell'istanza di fallimento proposta da un creditore, il credito del ricorrente non deve essere accertato con giudicato o con titolo esecutivo: è sufficiente un accertamento incidentale del giudice sulla sua plausibilità ai soli fini della legittimazione dell'istante.
- La contestazione della legittimazione del creditore istante non può fondarsi su una transazione allegata in modo solo eventuale o non provato, soprattutto se il giudice di merito ha escluso che essa abbia estinto il credito posto a base dell'istanza.
- La censura sulle soglie di fallibilità e sull'insolvenza deve essere specifica e autosufficiente; non basta richiamare genericamente bilanci o atti difensivi senza dimostrare di averli sottoposti al giudice di merito e senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
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