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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16928/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di crediti di lavoro di una ex dipendente di una società poi fallita, tra cui retribuzioni, contributi e un consistente credito per T.F.R. Il tribunale aveva ammesso solo una parte minore del credito contributivo e aveva escluso gran parte del T.F.R., ritenendo che per la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 operasse l’intervento del Fondo di Garanzia presso l’INPS e che, per la parte successiva, la lavoratrice non avesse adeguatamente provato l’imputazione temporale delle somme non versate. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., art. 2 L. n. 297/1982 e artt. 1, commi 756 e 757, L. n. 296/2006, sostenendo che il T.F.R. fosse comunque dovuto e ammissibile al passivo del fallimento sia per il regime anteriore al 2006, sia per quello successivo, nel quale il datore di lavoro non perde la titolarità dell’obbligazione. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale denunciando nullità del decreto per motivazione apparente e contraddittoria nella parte relativa alla prova e quantificazione del credito contributivo, contestando l’uso delle buste paga prive di sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del fallimento, ritenendo infondata la censura di nullità della motivazione: il tribunale aveva seguito un iter logico coerente, valorizzando la dichiarazione dei redditi con data certa per l’an debeatur e usando le buste paga solo per la specificazione del quantum del periodo già provato. Ha invece accolto il ricorso principale della lavoratrice, cassando il decreto impugnato limitatamente a tale capo e decidendo nel merito, senza rinvio, con ammissione allo stato passivo del fallimento dell’ulteriore credito per T.F.R. pari a euro 32.170,05, in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre interessi ex artt. 53 e 54 l. fall. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico del fallimento, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato sul ricorso incidentale ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio sulla spettanza del T.F.R.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre l’erronea valutazione della non contestazione e delle prove documentali

  • art. 2 L. n. 297/1982

    secondo comma; quinto comma

    consente l’intervento del Fondo di Garanzia presso l’INPS per il pagamento del T.F.R. non corrisposto dal datore insolvente, con surrogazione legale del Fondo nei diritti del lavoratore

  • art. 1, commi 755-757, L. n. 296/2006

    delineano il regime del Fondo di tesoreria e confermano che il datore di lavoro resta obbligato al versamento del T.F.R. trattenuto, in un rapporto trilaterale con Fondo e lavoratore

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    riconosce il privilegio del credito di lavoro, esteso anche al surrogato legale che abbia pagato il T.F.R.

  • art. 2776 c.c.

    richiamato come ulteriore base del privilegio riconosciuto al Fondo surrogato

  • artt. 53 e 54 l. fall.

    richiamati per la regolazione degli interessi sul credito ammesso al passivo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal fallimento per denunciare nullità della motivazione del decreto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal fallimento per censurare la motivazione del decreto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal fallimento per sostenere la violazione del requisito costituzionale di motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso incidentale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei principi sulla motivazione apparente e sul sindacato di legittimità

  • art. 2120 c.c.

    richiamato nel delineare il regime di maturazione e pagamento del T.F.R.

Massime di principio

  • Il lavoratore ha diritto all’ammissione al passivo del datore di lavoro fallito per il credito da T.F.R. non corrisposto, essendo tale credito esigibile alla cessazione del rapporto e dovendo il giudice fallimentare ammetterlo quando risulti provata la sua spettanza.
  • Il Fondo di Garanzia dell’INPS, quando interviene per il pagamento del T.F.R. del datore insolvente, è surrogato per legge nei diritti del lavoratore e si colloca nella medesima posizione privilegiata che il lavoratore avrebbe avuto nello stato passivo.
  • Nel sistema introdotto dalla L. n. 296/2006 sul Fondo di tesoreria, il datore di lavoro non diviene un mero adiectus solutionis causa: conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di versare il T.F.R. e il lavoratore può insinuarsi al passivo per le quote maturate e non versate.
  • Ai fini dell’insinuazione al passivo, non è decisivo isolare anno per anno la maturazione del T.F.R. quando risulti comunque provato il credito residuo non soddisfatto e la sua riferibilità al rapporto di lavoro.
  • La motivazione è nulla solo quando scende sotto il minimo costituzionale, ossia in caso di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità; non quando il giudice utilizza documenti per integrare la quantificazione di un credito già provato nell’an.
  • Le buste paga prive di sottoscrizione possono avere rilievo meramente integrativo o descrittivo del quantum solo se inserite in un quadro probatorio già sorretto da un documento dotato di data certa o comunque da prova idonea dell’esistenza del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFR
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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