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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26315/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di sopravvenienze attive derivanti dall'iscrizione in bilancio di passività e fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti (fatture emesse nel 2001 e pagamenti annotati negli esercizi successivi). La contribuente deduceva che le fatture erano state sanate tramite adesione al c.d. condono tombale (art.9 L.289/2002), contestava la carenza di motivazione dell'accertamento e la fondatezza dell'addebito (in particolare la qualificazione come sopravvenienza attiva di somme riferite a passività originariamente inesistenti), nonché la mancata regolarizzazione delle scritture ai sensi dell'art.14 L.289/2002. L'Agenzia oppose la prova della fittizietà delle operazioni richiamando il PVC della Guardia di Finanza e sostenne la legittimità dell'accertamento, mentre le Commissioni di merito avevano dato prevalenza alle risultanze dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il settimo motivo di ricorso ritenendo errata l'applicazione dell'art.88 DPR n.917/1986 da parte della CTR. Il principio affermato è che la sopravvenuta insussistenza di una passività dà luogo a sopravvenienza attiva solo se la passività era originariamente reale ed è divenuta successivamente insussistente per fatti sopravvenuti; non rientra nelle sopravvenienze attive l'accertamento successivo dell'originaria inesistenza di una passività iscritta in bilancio. Conseguentemente la Corte ha annullato, in parte qua, l'accertamento nella parte in cui ha qualificato come sopravvenienze attive importi riconducibili a passività originariamente inesistenti (effetto: parziale accoglimento del ricorso della contribuente). Ha però respinto il motivo relativo alla dedotta inerente/insufficiente documentazione dei costi (decimo motivo). Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22.12.1986 n.917 (TUIR), art.88 (già art.55)

    La sopravvenienza attiva sussiste quando una passività precedentemente iscritta in bilancio sia realmente esistita e la sua insussistenza sia sopravvenuta per fatti posteriori; non si applica quando la passività era originariamente inesistente e tale inesistenza emerge successivamente

  • Legge 27 dicembre 2002 n.289, art.9 (c.d. condono tombale)

    Il condono tombale può estinguere le pretese connesse a determinate violazioni solo se è stata rispettata la procedura prevista dalla legge; gli effetti estintivi risultano inoperanti se non è stata effettuata la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art.14

  • Legge 27 dicembre 2002 n.289, art.14

    L'art.14 disciplina la regolarizzazione delle scritture contabili necessaria per rendere operativi gli effetti del condono tombale; senza l'adempimento non si può invocare l'estinzione prevista dall'art.9

  • Costituzione, art.101 co.2

    Richiama il principio del controllo giurisdizionale sull'attività amministrativa e l'obbligo che le decisioni giurisdizionali siano motivate secondo criteri logico-giuridici; il giudice non può decidere semplicemente dando prevalenza automatica alla produzione amministrativa senza argomentare

  • Costituzione, art.111 co.2

    Richiama il diritto a un processo equo e motivato; contestazioni sulla motivazione o sulla valutazione probatoria possono essere dedotte in Cassazione ai sensi degli articoli processuali richiamati

  • Codice di procedura civile, art.360 (nn.1,3,5)

    Base normativa per i motivi di cassazione invocati: errori di diritto (n.3) e vizio di motivazione (n.5) sono stati utilizzati per censurare la decisione di merito

  • Codice civile, art.2041

    Denunciata dalla ricorrente come principio dell'indebito arricchimento; la Corte non ha accolto la censura come idonea a riformare l'accertamento tributario relativo alle sopravvenienze

  • Costituzione, art.3 co.1

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunta discriminazione nell'applicazione del condono, ma la Corte non ha ritenuto tale principio applicabile in senso favorevole alla detenuta riforma rispetto alla questione delle sopravvenienze

Massime di principio

  • La 'sopravvenienza attiva' ai fini IRPEF/IRES si configura solo quando una passività iscritta in bilancio era originariamente reale e la sua insussistenza sia sopravvenuta per eventi successivi; la constatazione successiva dell'originaria inesistenza non trasforma la posta in una sopravvenienza attiva imputabile a esercizi successivi
  • Se la contestazione riguarda la falsità originaria di fatture/passività iscritte in un esercizio, l'Amministrazione deve contestare e dimostrare l'inesistenza o la fittizietà delle operazioni e dei pagamenti in relazione all'esercizio di origine, non spostare automaticamente l'effetto tributario su esercizi successivi mediante qualificazioni di 'sopravvenienza'
  • Il condono tombale (art.9 L.289/2002) produce effetti estintivi solo se il contribuente ha effettuato la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art.14; in mancanza la pretesa tributaria può essere riproposta
  • La documentazione richiesta per riconoscere l'inerenza di costi richiede prova concreta della correlazione tra spesa e attività d'impresa (contratti, documentazione che identifichi i beneficiari/committenti); l'assenza di tale prova può giustificare la disconoscimento
  • Il giudice di merito non può risolvere il conflitto probatorio dando semplicemente prevalenza passiva a documenti amministrativi: occorre motivazione logico-giuridica che valuti le prove e spieghi le ragioni della scelta; tuttavia la Corte di legittimità controlla la corretta applicazione del diritto e l'adeguatezza della motivazione
  • Quando si valuta una posizione fiscale analoga, distinguere sempre tra: effetto fiscale nell'esercizio di competenza (se la passività era reale) e azione dell'Amministrazione per dimostrare la fittizietà originaria; la strategia difensiva deve essere calibrata sul punto temporale dell'inesistenza (originaria vs sopravvenuta)
  • In caso di esito parziale favorevole del giudice, le spese possono essere compensate in ragione della complessità e della novità interpretativa della fattispecie

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