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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26387/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

La controversia

Un cappellano militare fu dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni di cappellano sulla base di una decisione dell’autorità ecclesiastica del 2 luglio 2015, con conseguente rientro alla diocesi di incardinazione. Il Ministero della Difesa dispose quindi la cessazione dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 1581 del codice dell’ordinamento militare; successivamente fu disposta anche la sospensione dall’esercizio del ministero sacerdotale nell’intera circoscrizione dell’Ordinariato militare. Il cappellano impugnò distinti atti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da condotte vessatorie lesive della sua integrità psicofisica e delle sfere professionale e religiosa. Il TRGA di Bolzano dichiarò il difetto di giurisdizione sull’impugnazione della decisione ecclesiastica, annullò altri provvedimenti e riconobbe il diritto alla permanenza in servizio; in un separato giudizio annullò il provvedimento di sospensione e riconobbe il diritto all’assegno alimentare, respingendo le domande di danno biologico e morale. Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli del Ministero, riformò la prima decisione respingendo il ricorso contro i provvedimenti ministeriali e annullò senza rinvio la seconda sentenza, dichiarando improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza d’interesse. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione per asserita illegittima composizione del collegio del Consiglio di Stato, privo di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco; 2) eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato, secondo il ricorrente, interpretato gli artt. 1577 e 1581 del codice dell’ordinamento militare in modo da creare una nuova causa di cessazione dal servizio e attribuire all’Ordinario militare un potere di revoca della designazione; 3) ulteriore eccesso di potere giurisdizionale per asserita invasione della discrezionalità amministrativa nella valutazione del servizio e delle risultanze dei rapporti informativi; 4) denegata giustizia per asserito mancato esercizio dei controlli di conformità alla Costituzione e al codice dell’ordinamento militare, nonché di ragionevolezza e non arbitrarietà sugli atti dell’autorità ecclesiastica.

La decisione

Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile. Sul primo motivo enunciano che l’assenza, nel collegio del Consiglio di Stato chiamato a decidere l’appello contro una pronuncia della sezione autonoma di Bolzano del TRGA, del consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco o ladino può integrare un difetto di giurisdizione, perché determina un’alterazione strutturale dell’organo rispetto alla composizione prescritta dalla fonte costituzionale. Nella fattispecie, tuttavia, la censura è inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto prova idonea dell’appartenenza linguistica dei consiglieri assegnati al Consiglio di Stato e della loro presenza in servizio alla data dell’udienza: non può essere demandata alla Cassazione un’attività istruttoria volta a ricercare la prova del vizio dedotto. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, non prospettano un vizio inerente ai limiti esterni della giurisdizione, ma contestano l’interpretazione delle norme sull’impiego dei cappellani militari e la valutazione delle prove compiute dal Consiglio di Stato; tali doglianze riguardano, al più, errores in iudicando e non consentono il sindacato delle Sezioni Unite. Anche il quarto motivo è respinto: il Consiglio di Stato ha esaminato gli atti e delimitato il controllo giudiziale, distinguendo la valutazione dell’idoneità pastorale, riservata all’autorità ecclesiastica, dagli ulteriori requisiti scrutinabili dall’amministrazione e dal giudice amministrativo. Non è quindi configurabile un arretramento della giurisdizione o un diniego di giustizia. Le spese sono compensate per la complessità della questione relativa al primo motivo. È disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ed è dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione

    Il ricorso alle Sezioni Unite è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione: difetto assoluto per invasione o arretramento e difetto relativo per affermazione o negazione della giurisdizione in rapporto a quella spettante a un altro giudice. Non consente di riesaminare errori interpretativi o valutativi interni all’esercizio della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    un vizio di giurisdizione – e non semplicemente di procedura – è configurabile esclusivamente quando ci si trovi di fronte ad una alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale può denunciare la composizione del collegio come vizio di giurisdizione soltanto quando il difetto, per qualità o numero dei componenti, alteri strutturalmente l’organo e ne impedisca l’identificazione con quello previsto dalla legge.

  • art. 93 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    La mancanza del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano determina un vizio attinente alla “qualità” del giudice, avendosi una alterazione strutturale dell’organo giudicante che ne impedisce l’identificazione con l’organo delineato dalla fonte costituzionale, il rispetto della cui prescrizione non consente di ritenere l’appartenenza linguistica fungibile o surrogabile.

    La partecipazione al collegio del Consiglio di Stato di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco o ladino, quando decide appelli contro pronunce della sezione autonoma di Bolzano, è elemento necessario della composizione costituzionalmente prescritta; la sua mancanza integra un difetto di giurisdizione. La censura deve tuttavia essere provata dal ricorrente.

  • art. 14, comma 6, D.P.R. n. 426 del 1984

    i ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi

    La disposizione attuativa prescrive che nel collegio del Consiglio di Stato che decide l’appello contro una pronuncia della sezione autonoma di Bolzano sieda almeno uno dei consiglieri assegnati in ragione dell’appartenenza linguistica prevista dallo Statuto.

  • art. 1575 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Nella sentenza si chiarisce infatti che l’idoneità pastorale è valutabile solo dall’autorità ecclesiastica e che sono gli ulteriori requisiti che possono essere valutati dall’autorità amministrativa e possono essere oggetto del controllo da parte del giudice amministrativo.

    La valutazione dell’idoneità pastorale del cappellano rientra nell’ambito dell’autorità ecclesiastica; restano invece sottoposti alla valutazione amministrativa e al controllo del giudice amministrativo gli ulteriori requisiti rilevanti nel rapporto di servizio.

  • art. 1581 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Si tratta nella sostanza dell’interpretazione data dal Consiglio di Stato alle disposizioni degli artt. 1575 e 1581 dell’ordinamento militare che regolano le sanzioni disciplinari ecclesiastiche (l’art. 1575) e la cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado (l’art. 1581) e non si può configurare un arretramento rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, censurabile davanti a queste sezioni unite ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, vertendosi piuttosto nel caso di interpretazione delle disposizioni applicabili da parte del giudice amministrativo nell’esercizio dei poteri suoi propri.

    La contestazione dell’interpretazione della causa di cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado riguarda il merito interpretativo della decisione amministrativa e non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalle Sezioni Unite.

  • art. 1577 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Si tratta nella sostanza dell’interpretazione data dal Consiglio di Stato alle disposizioni degli artt. 1575 e 1581 dell’ordinamento militare che regolano le sanzioni disciplinari ecclesiastiche (l’art. 1575) e la cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado (l’art. 1581) e non si può configurare un arretramento rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, censurabile davanti a queste sezioni unite ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, vertendosi piuttosto nel caso di interpretazione delle disposizioni applicabili da parte del giudice amministrativo nell’esercizio dei poteri suoi propri.

    La doglianza circa la lettura delle disposizioni dell’ordinamento militare applicabili ai cappellani attiene all’interpretazione compiuta dal giudice amministrativo e non dimostra un’invasione della sfera legislativa o un arretramento della giurisdizione.

  • art. 1553 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Si può opinare di un esercizio insoddisfacente della giurisdizione ma non è ravvisabile una denegata giustizia.

    Il dissenso sul modo in cui il giudice amministrativo ha esercitato il controllo, anche rispetto alle valutazioni dell’amministrazione, non basta a configurare un diniego di giustizia rilevante ai fini del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 1557, comma 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Si può opinare di un esercizio insoddisfacente della giurisdizione ma non è ravvisabile una denegata giustizia.

    La contestazione delle valutazioni svolte dal giudice amministrativo in relazione al servizio prestato non trasforma un eventuale errore nell’esercizio della giurisdizione in un vizio dei suoi limiti esterni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda i limiti esterni della giurisdizione e non consente di trasformare il ricorso in una terza istanza per riesaminare interpretazione della legge, valutazione delle prove o regolarità processuali che non alterino strutturalmente l’identità dell’organo giudicante.
  • La mancanza, nel collegio del Consiglio di Stato che decide l’appello contro una pronuncia della sezione autonoma di Bolzano, del consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco o ladino previsto dallo Statuto determina un’alterazione strutturale dell’organo e integra un difetto di giurisdizione.
  • Chi deduce un difetto strutturale della composizione del collegio deve fornire elementi idonei a provare il fatto costitutivo della censura; non può rimettere alla Corte di cassazione il compito istruttorio di individuare i componenti linguistici assegnati e verificare chi fosse in servizio alla data della decisione.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore ricorre quando il giudice applica una norma da lui creata, non quando interpreta la disciplina esistente, anche se la parte reputa erronea o anomala tale interpretazione.
  • La denuncia di un esercizio insoddisfacente del controllo giurisdizionale non equivale a diniego di giustizia se il giudice ha esaminato gli atti e ha delimitato il controllo secondo la propria interpretazione dei poteri rispettivamente attribuiti all’autorità ecclesiastica, all’amministrazione e al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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