Cassazione Civile, Sentenza n. 26307/2020 del 19/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società inglese ha chiesto il rimborso di crediti d'imposta (anni 2000-2003) ai sensi dell'art. 10, par.4, lett. b) della Convenzione Italia-Regno Unito sui dividendi pagati dalla controllata italiana. In primo luogo sono state dedotte questioni processuali (omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità e preclusione di motivi nuovi in appello). Sostanzialmente la controversia verteva sull'interpretazione della locuzione "la società ... sia a tal titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito": se tale requisito richieda la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nel Regno Unito sui medesimi dividendi o sia soddisfatto dall'essere i dividendi inclusi nella base imponibile (sistema di imputazione), come attestato dal certificato dell'autorità fiscale britannica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto idoneo il certificato rilasciato dall'Autorità fiscale inglese a dimostrare che la società era "soggetta a Corporation Tax" nel Regno Unito (quindi i dividendi partecipavano alla base imponibile), salvo ulteriori accertamenti. Ha cassato la sentenza della CTR in relazione a questo motivo e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di Pescara, in diversa composizione, per verificare se la richiesta di rimborso, pur conforme alla Convenzione e alla circolare ministeriale, non determini un indebito vantaggio in violazione del principio di neutralità fiscale (direttiva madre-figlia) e per usare, se necessario, i poteri istruttori di cui all'art. 7 d.lgs. 546/1992. Le spese di legittimità sono rinviate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Convenzione Italia - Regno Unito art. 10, par. 4, lett. b)
a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito
La Corte ha interpretato che il requisito di "essere soggetta all'imposta nel Regno Unito" può essere soddisfatto dimostrando che i dividendi partecipano alla base imponibile (regime di imputazione), e che un certificato dell'autorità fiscale britannica che attestii la soggezione a Corporation Tax è idoneo a provarlo; tuttavia va verificato che l'applicazione del rimborso non violi il principio di neutralità fiscale
Direttiva 90/435/CEE (madre-figlia) e modifiche successive (es. 2003/123/CE; poi 2011/96/UE)
La direttiva mira alla neutralità fiscale e lascia impregiudicata l'applicazione di convenzioni bilaterali; la Corte richiede di verificare che l'operatività della disciplina convenzionale non determini un trattamento deteriore o un indebito vantaggio rispetto alla disciplina comunitaria
d.lgs. n. 546/1992, art. 57
Limita l'introduzione in appello di questioni nuove; la Corte ha però confermato che le argomentazioni difensive dell'Ufficio che contestano fatti richiesti dall'attore costituiscono mere difese e non motivi nuovi preclusi, salvo formazione di giudicato
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 (comma 1, nn. 3 e 4)
L'omessa pronuncia (art.112) è rilevante solo per questioni di merito e non per eccezioni pregiudiziali di rito; l'art.360 è invocato per i vizi dedotti in cassazione e la Corte ha distinto tra fondati e infondati
D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis (formulazione ratione temporis)
Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi: permette coesistenza di misure convenzionali e nazionali nel rispetto dei rispettivi ambiti
Circolare Ministero delle Finanze 10 agosto 1994, n. 151
l'applicazione della ritenuta prevista dal trattato sia sull'ammontare del credito d'imposta ... nell'ipotesi che non sia stata operata la ritenuta alla fonte nella misura del 5% sull'ammontare dei dividendi distribuiti
La circolare supporta l'operatività pratica del rimborso nella fattispecie, prevedendo l'applicazione della ritenuta prevista dal trattato anche sull'ammontare del credito d'imposta e indicazioni in caso di mancata applicazione originaria della ritenuta del 5%
Massime di principio
- Il requisito "essere soggetta all'imposta nello Stato di residenza" può essere dimostrato mostrando che i dividendi partecipano alla base imponibile nel Paese di residenza (regime di imputazione), non obbligatoriamente mediante prova dell'effettivo pagamento dell'imposta sui singoli dividendi
- Un certificato rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza che attesti la soggezione a tassazione è prova idonea, salvo valutazione di eventuali effetti che ledano la neutralità fiscale
- Le difese dell'Amministrazione che contestano la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda di rimborso sono considerate mere difese e non configurano necessariamente motivi nuovi preclusi in appello
- In caso di sovrapposizione tra disciplina convenzionale e regime comunitario (direttiva madre-figlia), occorre verificare concretamente che l'applicazione cumulata o alternativa delle regole non produca un indebito vantaggio o una violazione del principio di neutralità fiscale
- Se la documentazione e le circolari amministrative indicano una prassi (es. applicazione della ritenuta sul credito d'imposta o trattamento in caso di mancata ritenuta alla fonte), tale prassi può essere rilevante per la decisione, pur restando necessario l'accertamento concreto dei fatti da parte del giudice di merito
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