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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26305/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Axpo impugnava sanzioni amministrative per il ritardato versamento di acconti dell'addizionale provinciale/accise (rata di gennaio 2007 e rate da giugno ad agosto 2007). Denunciava tra l'altro che l'Agenzia aveva successivamente annullato in autotutela l'avviso di pagamento e aveva autorizzato una compensazione nazionale fra crediti e debiti, sicché non vi sarebbe stato né ritardo né omissione; inoltre contestava la cumulabilità fra l'indennità di mora prevista per le accise (art. 3, c.4 d.lgs. 504/1995) e la sanzione generale per omesso/ritardato versamento (art. 13 d.lgs. 471/1997), nonché profili relativi alla correttezza della dichiarazione annuale e alla mancanza dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (la CTR aveva correttamente ritenuto che l'estinzione successiva dell'obbligazione per compensazione/autotutela non annulla il fatto materiale del ritardo/omissione che legittima l'irrogazione delle sanzioni). Ha però accolto il secondo motivo: seguendo il recente orientamento (Cass. sez. V n. 30034/2018), ha ritenuto che l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 (testo applicabile ratione temporis) non sia meramente risarcitoria ma presenta elementi comuni con le sanzioni tributarie e, perciò, nell'ambito delle accise opera il principio di specialità; ne consegue che l'indennità di mora non è cumulabile con la sanzione generale di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997. Gli altri motivi (terzo, quarto e quinto) sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Norma generale che disciplina la sanzione per omesso o ritardato versamento. La Corte ha stabilito che, pur essendo norma generale, non può essere cumulata con l'indennità speciale prevista per le accise per effetto del principio di specialità.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4

    Prevede l'indennità di mora per le accise (6% fisso nel caso in esame). La Corte ha interpretato tale indennità come un istituto autonomo e comprensivo della funzione risarcitoria/ sanzionatoria nel settore delle accise, rendendo quindi inammissibile la sua cumulo con la sanzione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997.

  • d.lgs. 18 giugno 1997, n. 472, art. 5

    Riguarda l'elemento soggettivo degli illeciti amministrativi tributari. Nel caso la questione è stata sollevata in Cassazione per la prima volta e pertanto dichiarata inammissibile; non è stata quindi sostanzialmente esaminata dalla Corte.

Massime di principio

  • L'estinzione successiva dell'obbligazione tributaria (per autotutela o compensazione) non cancella in radice il fatto materiale del ritardo o dell'omissione che ha già determinato l'irrogazione della sanzione: il giudice può comunque ritenere accertata la violazione anteriore.
  • In materia di accise, l'indennità di mora prevista dal testo speciale può avere natura tale da escludere la cumulabilità con la sanzione generale prevista per i tributi (principio di specialità). Occorre verificare sempre la normativa speciale applicabile al tributo.
  • Non è ammesso il cumulo automatico di più misure (indennità, interessi, sanzioni) quando il diritto speciale prevede un regime sanzionatorio/risarcitorio esaustivo: valgono principi di ragionevolezza, proporzionalità e non duplicazione dell'ingiustificato aggravio.
  • Le questioni rilevanti per la decisione che non sono state sollevate nei gradi di giudizio precedenti possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; gli aspetti processuali vanno curati fin dalle fasi iniziali.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale, la soluzione segue i più recenti arresti della Corte di Cassazione: verificare l'orientamento più aggiornato prima di formulare le argomentazioni difensive.

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