Cassazione Civile, Sentenza n. 26308/2020 del 19/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'imponibilità ICI di porzione di terreno indicata come edificabile ma ricadente in fasce di rispetto (stradale e fluviale). Il contribuente impugnava avviso di accertamento ICI anno 2001; dopo pronuncia CTP sfavorevole divenuta definitiva, versava ICI per 2006-2010 sull'intera superficie e poi chiedeva rimborso per la porzione in fascia di rispetto ritenuta non effettivamente edificabile e quindi agricola. La CTP di Novara riconobbe imponibilità; la CTR accolse invece l'appello del contribuente ritenendo le aree non effettivamente edificabili e quindi non imponibili. Il Comune di Arona propose ricorso per cassazione articolando quattro motivi: omissione di esame della questione del giudicato esterno; errata qualificazione delle aree edificabili ai fini ICI e falsa applicazione delle norme (d.lgs. 504/1992 e successive modifiche/interpretazioni); errata valutazione della rilevanza delle fasce di rispetto rispetto all'autonoma capacità edificatoria; e errata considerazione delle norme sull'indennità di esproprio citate dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Comune di Arona per tardiva proposizione. La Corte ha accertato che la sentenza impugnata era stata notificata al Comune il 19.8.2014; a causa della sospensione feriale il termine di impugnazione decorreva dal 16.9.2014 e, applicando il termine breve di 60 giorni, il ricorso per cassazione doveva essere notificato entro novembre 2014. La Corte ha rilevato la notifica tardiva del ricorso e perciò ha cassato l'impugnazione limitatamente all'ammissibilità, senza entrare nel merito delle questioni tributarie sostanziali. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in complessivi euro 2200,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge. Non è stata pronunciata decisione sul merito della qualificazione ICI delle aree.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi sostanziali proposti dal Comune sono stati formulati ai sensi dell'articolo ma la Corte non ha esaminato il merito perchè ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
artt. 325-327 c.p.c.
art. 325, art. 326, art. 327
Applicati per la determinazione del termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione e per le modalità di decorrenza dalla notifica della sentenza impugnata; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla notificazione e che la sospensione feriale incide sul dies a quo.
legge 7 ottobre 1969, n. 742
Utilizzata per la regola di sospensione dei termini processuali tra il 1 agosto e il 15 settembre; la Corte ha ritenuto che, dato che la notifica è avvenuta durante il periodo feriale, il termine per impugnare decorresse dal 16 settembre.
d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il regime speciale di notificazione nel processo tributario; la Corte ha rilevato che la notificazione diretta all'ente, che aveva eletto domicilio alla Casa Comunale, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
d.lgs. n. 504 del 1992
art. 2 comma 1 lett. b) e art. 5 comma 5
Norme relative alla definizione e alla valutazione delle aree fabbricabili citate dal Comune come fondamento giuridico della sua censura; la Corte non ha deciso sull'interpretazione sostanziale della norma perchè ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi processuali.
d.l. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies
comma 16, convertito in L. 248/2005
Norma richiamata dal Comune nell'ambito delle modifiche normative alla disciplina ICI; trattata come elemento di diritto sostanziale ma non esaminata nel merito.
d.l. n. 223 del 2006
art. 36 comma 2, convertito in L. 248/2006
Richiamata come norma di interpretazione autentica della disciplina ICI invocata dal Comune; la Corte non si è pronunciata sulla sua portata sostanziale, avendo deciso per inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nella parte finale della sentenza per gli effetti relativi al versamento in caso di condanna alle spese.
Massime di principio
- In materia tributaria occorre rispettare strettamente i termini di impugnazione: la notifica della sentenza alla parte o al domicilio eletto fa decorrere il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione.
- La sospensione feriale (1 agosto-15 settembre) posticipa l'inizio della decorrenza del termine quando la notificazione cade nel periodo feriale; in tal caso il dies a quo è il 16 settembre.
- Nel processo tributario le notificazioni all'ente effettuate al domicilio eletto (es. Casa Comunale) sono efficaci a far decorrere il termine breve; chi impugna deve verificare e provare tempestività della notifica per evitare inammissibilità.
- Una dichiarazione di inammissibilità per motivi procedurali impedisce che la Cassazione entri nel merito: le questioni sostanziali sulla qualificazione delle aree (edificabili vs agricole) rimangono non decise e devono essere riproposte nei gradi di giudizio successivi rispettando i termini.
- Sotto il profilo sostanziale, in casi simili la qualificazione ICI di aree in fascia di rispetto può dipendere da due profili distinti: a) la classificazione urbanistica (inserimento in P.R.G. o P.E.C.) che tende ad attribuire un indice di edificabilità; b) l'effettiva capacità edificatoria e il valore venale, che possono giustificare una riduzione del valore imponibile anche se l'area concorre alla volumetria. Tuttavia, la Corte di cassazione in questa pronuncia non ha risolto il contrasto e quindi è consigliabile valorizzare entrambi gli aspetti nella difesa.
- Per l'amministrazione comunale: prima di proporre ricorso in cassazione verificare e documentare con cura i termini e le modalità di notifica della sentenza impugnata; per il contribuente: documentare tempestivamente la ricezione e il domicilio eletto per instaurare il termine breve.
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