Cassazione Civile, Sentenza n. 26313/2020 del 19/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n. 37 notificato il 26/3/2014 relativo all'anno 2008 per omessa presentazione della dichiarazione ICI e sanzioni al 100%. La ricorrente deduce che l'obbligo dichiarativo ICI era stato soppresso dall'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006 (Finanziaria 2007) e lamenta difetto di motivazione e tardività della notifica; contesta inoltre l'ammissione di nuovi motivi nel giudizio d'appello e il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'allegazione di nuovi motivi non sollevati in primo grado (il thema decidendum è delimitato dal ricorso introduttivo). Ha spiegato che la soppressione dell'obbligo dichiarativo operò con efficacia pratica solo dopo l'accertata operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18/12/2007, pubblicato in G.U. 22/12/2007 n. 297) e che la soppressione riguarda i casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti trattati con il "modello unico informatico"; poiché gli immobili e le variazioni oggetto del contenzioso risalgono al 2005 e la società non aveva presentato la dichiarazione, l'accertamento per il 2008 è legittimo. Il motivo sul contributo unificato è stato dichiarato inammissibile in quanto la statuizione sul raddoppio ha natura amministrativa/fiscale ed è contestabile nelle sedi amministrative e giurisdizionali appropriate. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 37, comma 53, d.l. 223/2006 (conv. L. 248/2006)
sopprime a decorrere dal 1 gennaio 2007, sia l'obbligo di dichiarazione che quello di comunicazione
La soppressione dell'obbligo dichiarativo trova applicazione soltanto dopo l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali accertata dall'Agenzia; in concreto l'effetto è stato fatto decorrere dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18/12/2007.
comma 54 art. 37 d.l. 223/2006
Collega la soppressione dell'obbligo alla effettiva fruibilità della base dati catastali, stabilendo tempi e modalità per l'operatività del sistema informativo.
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
Stabilisce l'obbligo di dichiarare gli immobili entro il termine della dichiarazione dei redditi per l'anno in cui il possesso ha avuto inizio; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo variazioni.
comma 174, art. 1, L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463"
Limita la soppressione dell'obbligo dichiarativo ai soli atti per i quali sia possibile l'uso del modello unico informatico; per gli altri atti l'obbligo permane.
art. 57, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione all'ammissibilità delle censure in appello; la Corte ha ritenuto che le questioni nuove non possono essere introdotte in appello se non rilevabili d'ufficio.
art. 3, d.lgs. 472/1997
Richiamato in relazione al principio di legalità delle sanzioni fiscali; non ha modificato l'esito della causa nel senso favorevole al ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al raddoppio del contributo nel giudizio tributario poiché la dichiarazione giudiziale sul raddoppio ha natura meramente amministrativa e non preclude i rimedi amministrativi o giurisdizionali relativi al contributo stesso.
Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 18/12/2007 (pubbl. G.U. 22/12/2007 n. 297)
Accertò l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali con efficacia dal 18/12/2007; la Corte lo utilizza per stabilire la decorrenza pratica della soppressione dell'obbligo dichiarativo.
Decreto Agenzia del Territorio 13/12/2007 (regole tecnico-economiche)
Ha definito le regole per l'utilizzo telematico dei dati catastali necessarie a rendere attuabile la soppressione dell'obbligo dichiarativo.
Massime di principio
- In materia tributaria il giudizio è circoscritto ai motivi introdotti con il ricorso: non è ammessa in appello la deduzione di nuovi motivi di illegittimità che amplino il tema decisionale originario, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
- La soppressione normativa di un obbligo dichiarativo opera effettivamente solo dalla data in cui il sistema alternativo (es. base dati catastali) è accertato operativo dall'autorità competente; occorre verificare la decorrenza dell'effettiva operatività (provvedimenti/attivazioni) per stabilire se l'obbligo persiste per atti anteriori o non gestiti tramite il sistema telematico.
- La soppressione dell'obbligo dichiarativo può essere limitata ai casi in cui gli atti siano trattati con procedure telematiche ("modello unico informatico"); per atti che non rientrano in tali procedure l'obbligo rimane e il Comune può effettuare accertamenti.
- Le censure sulla motivazione dell'atto impositivo richiedono che la parte abbia specificamente dedotto nei gradi precedenti l'insufficienza o l'assenza della motivazione; la mancata deduzione in primo grado di un vizio preclude la sua prima formulazione in appello.
- Quanto al contributo unificato, la declaratoria giudiziale sul raddoppio ha natura amministrativa e non costituisce di per sé una condanna definitiva: l'amministrazione resta libera di agire e il contribuente può contestare il diritto al raddoppio nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti.
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