Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13181/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un soggetto, amministratore unico e socio di maggioranza di una società, aveva percepito compensi per l'attività svolta nell'anno 2008. In sede di verifica fiscale della società, tali compensi erano stati considerati costo indeducibile per mancanza di una delibera assembleare che li approvasse; la società aveva aderito all'accertamento e il costo era stato quindi recuperato a tassazione in capo alla società. Il medesimo soggetto aveva però anche dichiarato e assoggettato a IRPEF quei compensi come reddito personale, chiedendo poi il rimborso dell'imposta sostenendo che, essendo già stati tassati in capo alla società, si fosse verificata una illegittima doppia imposizione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, lamentando la violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di simmetria fiscale, perché l'Ufficio avrebbe tassato due volte il medesimo presupposto economico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che non vi è doppia imposizione quando la società subisce il recupero a tassazione di un costo indeducibile e, separatamente, il percettore viene tassato per il compenso effettivamente incassato. I due prelievi non hanno il medesimo presupposto impositivo, poiché riguardano soggetti diversi e basi imponibili diverse secondo la disciplina tributaria. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata confermata e il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    introduzione del motivo di ricorso per violazione di legge

    È la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di norme tributarie sostanziali.

  • art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986

    relativo al c.d. "divieto della doppia imposizione"

    Viene richiamato dal ricorrente come base normativa del divieto di doppio prelievo; la Corte, però, esclude la sua violazione perché nella specie non vi è identità di presupposto impositivo.

  • art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    divieto di doppia imposizione

    La Corte ribadisce che il divieto opera solo quando la medesima imposta è applicata due volte in dipendenza del medesimo presupposto; non basta la mera identità economica del reddito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il divieto di doppia imposizione richiede la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; non è sufficiente che il prelievo riguardi economicamente la stessa somma o la stessa operazione.
  • Non sussiste doppia imposizione quando la tassazione colpisce, da un lato, un costo indeducibile recuperato a tassazione in capo alla società e, dall'altro, il compenso effettivamente percepito dal beneficiario in capo alla persona fisica, perché i presupposti impositivi sono diversi.
  • L'indeducibilità di un costo per la società non comporta automaticamente l'inesistenza del costo stesso né impedisce la tassazione del relativo importo in capo al soggetto che lo ha percepito.
  • Per configurare una violazione del divieto di doppia imposizione occorre identificare una duplicazione del medesimo tributo sul medesimo presupposto giuridico, non una mera sovrapposizione economica del prelievo.
  • Quando il resistente non svolge difese nel giudizio di legittimità, può essere esclusa una pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.