Cassazione Penale, Sentenza n. 39174/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 10/11/2023 (che aveva parzialmente riformato le condanne in abbreviato pronunciate dal GUP del Tribunale di Lecce del 10/01/2022) contestando: (i) la configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e la valutazione delle intercettazioni e delle circostanze indizianti; (ii) la carenza della motivazione e la violazione del principio di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio"; (iii) errori nella valutazione e nella prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.); (iv) vizii nelle qualificazioni giuridiche (es. derubricazione in favoreggiamento reale); (v) errata determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.); (vi) vizii processuali e omissioni nella valutazione dell'estraneità; (vii) prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori; (viii) altri profili di legittimità relativi all'applicazione di norme penali e processuali come art. 99 c.p. (recidiva) e norme procedurali (artt. 125, 129, 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili per le ragioni esposte: ha confermato la ritenuta fondatezza (nel merito) delle argomentazioni della Corte d'appello in ordine a colpevolezza e alla qualificazione dei reati, ha ritenuto corretta la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari relativi all'affiliazione all'organizzazione di tipo mafioso/associazione per lo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990), ha respinto le doglianze sulla carenza motivazionale e sull'erronea quantificazione delle pene laddove il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e non contraddittorio, ha escluso la prescrizione del trasferimento fraudolento di valori perché il fatto ha mantenuto effetti fino alla data in cui era prevista la stipula del contratto definitivo, ha rilevato l'inammissibilità di censure nuove non sollevate in appello e ha dichiarato inammissibile per rinunzia il ricorso di Soloperto; ha inoltre disposto la condanna alle spese processuali e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, con onere per i ricorrenti di sostenere le spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La Corte ha ritenuto che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti possa essere desunta da elementi indiziari convergenti (rapporto stretto con il capo, partecipazione a più trasporti, conoscenza dei luoghi di consegna, attività di pusher) e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riferito ai delitti connessi al traffico di stupefacenti; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto congrua la qualificazione e la valutazione della gravità dei singoli trasporti
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è stato valutato come reato con effetti prolungati nella fattispecie: la Corte ha ritenuto che gli effetti perdurassero fino alla data prevista per il contratto definitivo
Norma richiamata tra le imputazioni; la Corte ha esaminato la rilevanza processuale e la prova della contravvenzione e, nel caso specifico, ha annullato/assolto ove la prova non sussisteva
Legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 4
Riguardano norme speciali richiamate nei capi d'imputazione (ad es. circolazione di valuta/valori); la Corte ha valutato la sussistenza in relazione alle singole contestazioni
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la determinazione del quantum derivante dalle attenuanti è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata e che questioni non sollevate in appello sono inammissibili in cassazione
codice penale, art. 81, comma 2
Regola gli aumenti per reato continuato; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di dare conto delle ragioni della quantificazione, ma ha anche affermato che non serve motivazione analitica se l'aumento si colloca nella media e la motivazione è lineare e congrua
Recidiva: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva da parte del giudice di merito quando sia stata data adeguata motivazione (anche sintetica) sulla stessa indole e sulla maggiore pericolosità
Interpretazione della stessa indole: la Corte richiama la giurisprudenza che considera 'stessa indole' anche reati non omogenei formalmente ma con caratteri fondamentali comuni
codice di procedura penale, art. 606
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto molti motivi aspecifici o non conformi ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 606
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Richiama l'inammissibilità dei motivi aspecifici; la Corte l'ha applicata per motivi che riproponevano argomentazioni già vagliate o non correlavano le censure alla motivazione impugnata
codice di procedura penale, art. 304, comma 2
Riguarda sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ha tenuto conto dei periodi di sospensione nel valutare la non estinzione per prescrizione dei reati con effetti protratti
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Riferimento formale alla sintesi dei motivi nel procedimento di cassazione; la Corte ha sintetizzato i motivi ai sensi di tale disposizione
Costituzione, art. 27, comma 3; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Richiamate a fondamento dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione della pena e nella funzione rieducativa; la Corte ha valutato la conformità delle scelte di dosimetria a tali principi
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione materiale delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono, se non specifici e fondati su errori di diritto, destinati a essere rigettati.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata: argomentazioni generiche o riproposizioni di doglianze già esaminate in appello sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte in cassazione: il ricorso non può introdurre nuove doglianze che non siano state oggetto del gravame.
- Per i reati con effetti prolungati/continuativi (o apparenze tali), il termine di prescrizione può decorrere dall'ultimo atto significativo o dall'ultimo effetto perdurante; va valutato caso per caso in relazione alla concreta dinamica fattuale.
- La valutazione di attenuanti generiche, recidiva e aumenti per continuazione rientra nell'apprezzamento del giudice di merito: la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione, non la congruità numerica se la motivazione è lineare e non contraddittoria.
- La rinuncia all'impugnazione o la dichiarazione di rinunzia rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In contestazioni relative a trasferimenti fittizi o interposizioni, la sussistenza del reato può essere ritenuta quando l'apparenza formale venga mantenuta con effetti duraturi fino a data successiva (es. fissazione del contratto definitivo); valutare gli effetti concreti oltre la mera stipula preliminare.
- Se il giudice di merito espone una motivazione, anche sintetica, basata su parametri consolidati (precedenti, ruolo nell'organizzazione, gravità del fatto), tale motivazione può essere sufficiente per resistere al sindacato di legittimità salvo vizi formali o di diritto ben individuati.
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