Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'11/05/2023; l'imputato contestava sette motivi di diritto e di fatto relativi a condanne per plurimi episodi di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico, nonché questioni sulla configurabilità del reato di produzione di materiale pornografico minorile (uso personale vs detenzione), sull'applicabilità retroattiva di interpretazioni giurisprudenziali, sul diniego di attenuanti (art. 609-bis e art. 600-septies), sul mancato assorbimento di taluni reati, sulla quantificazione degli aumenti per continuazione e sull'entità complessiva della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando in linea di massima le valutazioni di merito; ha ritenuto pacifici i fatti (adescamento di minori tramite falso profilo Facebook, ottenimento di immagini e video pedopornografici e induzione ad atti di autoerotismo), ha affermato che per l'integrazione dell'art. 600-ter cod. pen. non è necessario accertare un concreto pericolo di diffusione alla luce delle Sezioni Unite (sent. n. 51815/2018), ha escluso la rilevanza della prospettiva difensiva di pornografia 'domestica' in presenza di sostituzione di persona che viziava il consenso, ha rigettato le richieste di attenuanti e di assorbimento dei reati aggiuntivi e ha ritenuto legittimi gli aumenti per continuazione applicati in misura contenuta; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 600-ter cod. pen.
art. 600-ter, comma 1, n. 1 cod. pen.
La produzione di materiale pedopornografico integra il reato anche senza la prova di un concreto pericolo di diffusione del materiale; la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha escluso la necessità di quel requisito alla luce delle modifiche normative e del progresso tecnologico.
art. 609-bis cod. pen.
Gli atti sessuali imposti o indotti ai minori possono integrare il reato di violenza sessuale anche se realizzati a distanza e senza contatto fisico diretto, quando il minore è stato ingannato o indotto.
art. 600-septies cod. pen.
art. 600-septies, n. 1 cod. pen.
L'attenuante indicata opera solo in ipotesi di concorso di persone nel reato; non è applicabile quando l'autore ha operato da solo fornendo credenziali di un unico account.
art. 616 cod. proc. pen.
A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Sezioni Unite (giurisprudenza) n. 51815/2018
Sez. Un., sent. n. 51815 del 31/05/2018
Ha chiarito che non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione per la produzione di materiale pedopornografico, adeguando l'interpretazione alla realtà tecnologica e normativa contemporanea.
Sezioni Unite (giurisprudenza) n. 4616/2021
Sez. Un., sent. n. 4616 del 28/10/2021, sent. depositata 2022
Ha precisato che la cd. pornografia domestica è lecita solo quando non vi sia utilizzazione del minore e quando il soggetto sia in grado di manifestare un valido consenso; altrimenti resta esclusa la liceità.
Sezioni Unite (giurisprudenza) Pizzone n. 47127/2021
Sez. Un., sent. n. 47127 del 24/06/2021
Principi richiamati in relazione al calcolo degli aumenti per continuazione e alla misura applicabile ai reati 'satellite'.
art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il principio di legalità penale impedisce l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole solo se tale interpretazione non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della condotta; nel caso specifico le Sezioni Unite hanno ritenuto che il mutamento interpretativo fosse prevedibile.
Massime di principio
- Dopo le Sezioni Unite (n. 51815/2018) per l'art. 600-ter non è necessario provare un pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico: la produzione è comunque rilevante penalmente.
- La cd. pornografia domestica può essere esclusa dalla fattispecie penale solo se vi è un consenso valido e la piena capacità di prestarlo; la sostituzione di persona o l'inganno vanno a escludere qualsiasi validità del consenso e integrano il reato.
- Le condotte attuate in ambito virtuale e mediante inganno (p.es. falso profilo social) possono integrare sia reati di pornografia minorile sia violenza sessuale anche senza contatto fisico.
- Le attenuanti previste per il concorso di persone non si applicano se il reato è stato commesso da un unico autore senza reale concorso di altri.
- L'overruling giurisprudenziale sfavorevole non si applica retroattivamente quando l'interpretazione piu' severa fosse ragionevolmente prevedibile al momento del fatto.
- Nel calcolo della continuazione e degli aumenti è necessario attenersi ai principi di diritto consolidati dalle Sezioni Unite; gli aumenti devono essere motivati e proporzionati.
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