Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 05/10/2023, che aveva: dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati relativi ai capi 1) e 2); rideterminato la pena per il capo 3) (violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio nella determinazione dell'entità della pena (contestazione del distacco dal minimo edittale); 2) diniego di riconoscimento delle circostanze generiche in misura prevalente; 3) diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la scelta della Corte territoriale di staccarsi dal minimo edittale (nove mesi anziché sei) sulla base della negativa personalità dell'imputato (precedenti per furto e calunnia) e per l'entità dell'evasione fiscale (€126.263,13). Il secondo motivo è stato giudicato generico: nel bilanciamento di circostanze eterogenee il giudice di merito non è tenuto a spiegare puntualmente perché ha ritenuto equivalenti o prevalenti le circostanze, salvo specifica richiesta motivata della parte. Il terzo motivo non ha effettivamente confutato le ragioni del rigetto della sospensione condizionale, che la Corte territoriale aveva negato con motivazione fondata sui precedenti. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato disposto il versamento in via equitativa di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione emessa il 5 marzo 2024.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato contestato al capo 3) è stato qualificato come violazione dell'art. 10; la Corte ha rideterminato la pena per tale reato sulla base dei criteri di personalità e gravità del fatto
codice penale, art. 133
L'art. 133 è stato richiamato implicitamente come criterio di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 per motivare il distacco dal minimo, senza necessità di argomentazioni ulteriori quando la pena resta sotto il medio edittale
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per addebitare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
La pronuncia costituzionale è stata richiamata in relazione ai criteri per il disposto sulle somme dovute alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter disporre il versamento di una somma in favore della Cassa dato che non emergeva che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la pena inflitta è al di sotto del medio edittale, il giudice di merito non è obbligato a fornire argomentazioni ultronee oltre il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente indicare elementi concreti (personalità, precedenti, gravità economica) che giustifichino il distacco dal minimo
- La presenza di precedenti penali e l'entità del danno o dell'evasione fiscale costituiscono elementi idonei a giustificare un aumento rispetto al minimo edittale
- Nel bilanciamento di circostanze aggravanti e attenuanti eterogenee il giudice di merito non è tenuto a spiegare punto per punto perché ha dato pari peso o prevalenza a determinate circostanze, salvo che la parte non abbia formulato una specifica e motivata richiesta in tal senso
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata in presenza di precedenti significativi; il ricorso in cassazione che non affronti e confuti le ragioni espresse dal giudice di merito sarà dichiarato inammissibile
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per genericità o per mancato confronto con le motivazioni impugnate; in tal caso possono essere imposte le spese di giudizio e, se opportuno, somme alla Cassa delle Ammende salvo il requisito della colpa grave nell'aver proposto il ricorso
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