Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme processuali e travisamento della prova con riferimento al perfezionamento della notifica dell'avviso di pagamento dei contributi previdenziali; dedotta esenzione da responsabilità perché, già dall'ottobre 2016, non era più amministratore della società (Record Camerette S.r.l.) a causa di mutamento della compagine sociale, dell'amministratore, della ragione sociale e della sede, e dunque non tenuto al pagamento; ha altresì sostenuto di aver cercato di adempiere dopo aver avuto notizia del procedimento (anche contattando la nuova amministratrice) ma di non aver potuto pagare per l'esigenza di una delega dell'amministratrice in carica; ha infine contestato la conoscenza effettiva della diffida poiché la raccomandata notificata sarebbe stata ricevuta dalla suocera che non gliela avrebbe consegnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali sia reato unitario a consumazione prolungata e si fosse definitivamente consumato il 16 gennaio 2017; l'imputato non ha contestato l'esistenza del debito e le sue attività di pagamento sono avvenute dopo la consumazione del reato, quindi irrilevanti ai fini dell'esclusione della punibilità. La Corte ha inoltre ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento all'indirizzo di residenza fosse regolare (raccomandata del 21/01/2019 ricevuta dalla suocera convivente) e che il pagamento parziale avvenuto dopo la notifica (euro 11.560) costituisse formidabile riscontro della conoscenza effettiva. Infine è richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui chi era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito resta tenuto all'adempimento anche se nel frattempo ha perso la rappresentanza societaria. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, conv. con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Il delitto di omesso versamento delle ritenute è configurato come reato unitario a consumazione prolungata; superata la soglia di punibilità annua (euro 10.000) le omissioni successive nello stesso anno costituiscono momenti esecutivi del medesimo reato con cessazione alla scadenza per l'ultimo versamento (16 gennaio dell'anno successivo).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non dolosa la presentazione del ricorso ma ha comunque disposto il versamento equitativo.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri; Sez. 3, n. 17695 del 11/01/2019, Vallebona)
Confermano l'orientamento secondo cui la responsabilità per il versamento dei contributi è personale e si riferisce a chi era obbligato al momento dell'insorgenza del debito; la perdita successiva della rappresentanza non esclude la responsabilità penale per omissioni pregresse.
Massime di principio
- Il delitto di omesso versamento delle ritenute è reato unitario a consumazione prolungata: la responsabilità si valuta alla data di cessazione (16 gennaio dell'anno successivo) e le omissioni successive sono momenti dello stesso reato.
- Chi era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito rimane penalmente responsabile anche se, nel frattempo, ha cessato la carica o la rappresentanza societaria; il cambio di amministrazione non estingue automaticamente la responsabilità per debiti anteriori.
- La notifica della raccomandata all'indirizzo di residenza ricevuta da conviventi (es. suocera convivente) può costituire prova idonea della conoscenza effettiva, salvo prove concrete in contrario; il semplice asserire che il recapito non è stato consegnato senza elementi probatori è insufficiente.
- Tentativi di regolarizzare il pagamento successivi alla consumazione del reato non rimuovono la punibilità delle omissioni già perfezionate.
- Il pagamento parziale effettuato dopo la notifica può essere utilizzato come elemento indiziario forte della conoscenza della diffida e dell'esistenza del debito.
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