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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per non aver comunicato la variazione di reddito come beneficiario del reddito di cittadinanza. Specificamente: (1) rileva la violazione per non aver applicato in suo favore la successiva abrogazione del reato (principio della lex mitior); (2) censura vizio di motivazione per mancata risposta al motivo di appello che sosteneva la carenza di offensività e pericolosità del fatto, atteso che sarebbe stato assunto il giorno stesso dell'accesso ispettivo e avrebbe avuto 30 giorni per comunicare; (3) denuncia travisamento della prova rispetto alle testimonianze (ispettore Badamo, teste Bucceri) e alla comunicazione Unilav del 31/08/2020, sostenendo tra l'altro che il rapporto fosse in prova e quindi non obbligatorio da comunicare all'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'abrogazione dell'art. 7, comma 2, d.l. n.4/2019, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29/12/2022, n.197, salvaguardi l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina e non si ponga come applicazione automatica della lex mitior, trovando una giustificazione plausibile nella continuità con la nuova incriminazione relativa ai benefici sostitutivi (art. 8 d.l. 4/2023, conv. legge n.85/2023). Sul secondo motivo la Corte territoriale ha motivatamente escluso la mancanza di offensività, avendo constatato che al momento dell'accesso l'imputato svolgeva attività lavorativa irregolare e con mansioni di responsabilità, rendendo inverosimile la versione difensiva. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché travisamento della prova equivale a contestare la valutazione probatoria svolta in fatto (ricostruzione rivalutativa). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

    Costituisce la norma penale originaria che sanziona l'omessa comunicazione di variazioni reddituali da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina per i fatti commessi nel periodo di efficacia

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Dispone l'abrogazione del delitto a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine di efficacia: la deroga alla retroattività della lex mitior è stata ritenuta giustificata e non irragionevole

  • art. 8, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

    Introdusse nuova incriminazione relativa ai benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza; la Corte ha collegato cronologicamente l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 con la nuova disciplina, a fondamento della scelta legislativa di salvaguardia

  • art. 3, comma 8, ultimo periodo, e art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019

    Norme del sistema del reddito di cittadinanza che impongono l'obbligo di comunicazione di avvio di attività di lavoro dipendente e delle variazioni reddituali; la mancata comunicazione è stata ritenuta elemento della condotta illecita

  • art. 616 c.p.p.

    Testo che prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per la parte soccombente nel giudizio di cassazione; applicato alla condanna del ricorrente

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma penale non garantisce automaticamente beneficio al condannato se il legislatore ha espressamente previsto la salvaguardia delle sanzioni per i fatti commessi entro il periodo di efficacia: in tal caso la deroga alla lex mitior è possibile se giustificata.
  • Per valutare la "offensività" e la pericolosità del fatto i giudici si basano sulle circostanze concrete al momento del fatto (es. presenza in cantiere, svolgimento effettivo dell'attività e mansioni svolte); la mera circostanza di un'assunzione il giorno dell'accesso ispettivo non esclude responsabilità se emerge che si lavorava in nero.
  • Le doglianze di travisamento della prova sono inammissibili quando mirano a una rivalutazione integrale del materiale probatorio: il ricorso per cassazione non è la sede per rinnovare la valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro come "in prova" può ridurre obblighi formali solo se esiste documentazione idonea a dimostrarlo; l'assenza di formalizzazioni da parte del datore agevola l'accertamento di lavoro irregolare da parte degli ispettori.
  • In procedimenti penali per indebita percezione di benefici pubblici, è centrale l'obbligo di comunicazione all'INPS delle variazioni reddituali: la mancata comunicazione integra spesso la condotta sanzionabile.

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