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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04360/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il giudice di merito ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti all'esito di una modifica dell'imputazione, in relazione a più reati in materia di armi e di ricettazione/porto di armi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la modifica dell'imputazione e la violazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che l'accordo è stato ratificato dal giudice e che il ricorso non contesta che la decisione abbia omesso di considerare quanto convenuto tra le parti; pertanto i motivi che investono la responsabilità risultano non proponibili in sede di legittimità contro una sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse espressione dell'accordo tra le parti, intervenuto dopo la modifica dell'imputazione, e che i motivi dedotti dall'imputato sulla responsabilità fossero inammissibili perché incompatibili con la natura della decisione ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quindi decisione fondata su accordo processuale tra imputato e accusa.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a superare la struttura consensuale del patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 2 l. n. 895/67

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione relativo a reati in materia di armi.

  • art. 4 l. n. 895/67

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione relativo a reati in materia di armi.

  • art. 7 l. n. 895/67

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione relativo a reati in materia di armi.

  • art. 23 l. n. 110/75

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione relativo a reati in materia di armi.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per ricettazione.

  • art. 697 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione per detenzione illegale di armi o munizioni.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale base del criterio di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è il risultato di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., i motivi di ricorso che mirano a rimettere in discussione la responsabilità o il merito della contestazione sono inammissibili, salvo che si deduca la mancata corrispondenza della pronuncia all'accordo concluso tra le parti.
  • La modifica dell'imputazione, se seguita da un accordo validamente ratificato dal giudice, non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una nuova verifica di merito sulla fondatezza dell'accusa.
  • La deduzione di violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente, da sola, a superare l'effetto preclusivo dell'accordo di patteggiamento, se non viene specificamente allegato che il giudice abbia omesso di considerare gli elementi convenuti dalle parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiDetenzione di armiRicettazione
RamiProcesso penaleArmiDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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