Cassazione Civile, Ordinanza n. 26570/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal recesso dell'agente da un contratto di agenzia stipulato il 17 gennaio 2005, recesso che il ricorrente sosteneva essere avvenuto per giusta causa a fronte della manifestata volontà della preponente di non avvalersi più della sua collaborazione quale executive manager. In giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento della giusta causa di scioglimento del rapporto e la condanna della banca al pagamento delle indennità conseguenti e del risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, in sostanza, che il rapporto relativo all'incarico di district manager fosse accessorio rispetto a quello di agenzia, che fosse pattuita la recedibilità con preavviso di quindici giorni e che non emergesse alcuna violazione del patto fiduciario o inadempimento imputabile alla banca idoneo a giustificare il recesso dell'agente. Con il ricorso per cassazione l'agente ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere il giudice d'appello esaminato la dedotta violazione, da parte della preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1749 c.c., che avrebbe integrato giusta causa di scioglimento del rapporto e fondato il diritto all'indennità ex art. 1751 c.c.; 2) nullità della sentenza per erronea esclusione della giusta causa di recesso, lamentando anche violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., degli artt. 1751 e 2697 c.c. e motivazione apparente, ma in realtà sollecitando una rivalutazione del merito e delle prove; 3) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per relationem alla sentenza di primo grado, con specifico riferimento al rigetto della domanda di pagamento di una fattura per provvigioni residue, oltre a censura sulla valutazione della nota di credito emessa dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'art. 112 c.p.c. riguarda l'omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito e non su deduzioni difensive. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sulla sussistenza della giusta causa di recesso, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché la motivazione per relationem è ammissibile; inoltre il ricorrente pretendeva una diversa lettura della nota di credito senza riportarne adeguatamente il contenuto, con violazione del requisito di specificità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
la violazione può configurarsi solo per omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito, non per mancata valutazione di deduzioni difensive.
la sua evocazione, nel caso concreto, non è stata ritenuta idonea a trasformare in violazione di legge una censura che in realtà sollecitava una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione non è nulla per il solo fatto di essere resa per relationem, se la sentenza d'appello mostra di condividere consapevolmente la decisione di primo grado.
richiamato come obbligo della preponente di correttezza e buona fede nei confronti dell'agente/promotore; la sua dedotta violazione è stata trattata come censura di merito non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
richiamato quale base dell'indennità di fine rapporto dell'agente in caso di cessazione del rapporto; la pretesa è stata respinta per inammissibilità delle censure sulla giusta causa.
invocato dal ricorrente in relazione alla prova dei presupposti dell'indennità e della giusta causa; la Corte ha ritenuto che la censura, nella sostanza, mirasse alla rivalutazione del merito.
richiamato solo in via analogica dal ricorrente per sostenere la giusta causa di scioglimento del rapporto di agenzia.
richiamato per affermare l'intangibilità della valutazione di merito in presenza di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorrente lo ha invocato per denunciare nullità della sentenza; la Corte ha però riqualificato le censure come inammissibili perché dirette a contestare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
indicato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per le modifiche all'art. 360 c.p.c. e al regime della doppia conforme.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice non si esprima su domande o eccezioni di merito, non quando ometta di rispondere analiticamente a singole deduzioni difensive o argomentazioni.
- In cassazione non è consentito prospettare sotto veste di violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, specie quando la questione attenga a valutazioni riservate al giudice di merito.
- La sussistenza o meno della giusta causa di recesso in un rapporto di agenzia è apprezzamento di merito; se vi è doppia conforme, tale apprezzamento è ulteriormente sottratto al sindacato di legittimità nei limiti consentiti.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice d'appello mostri di condividere consapevolmente l'iter argomentativo del primo giudice, senza necessità di una duplicazione integrale della motivazione.
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità impone di trascrivere o comunque riportare in modo adeguato il contenuto degli atti o documenti rilevanti su cui si fonda la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Le contestazioni sulla mancata corresponsione delle indennità di fine rapporto dell'agente presuppongono la dimostrazione della giusta causa o di altro titolo giuridico idoneo, ma tale profilo non può essere introdotto in cassazione come mera richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
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