Cassazione Civile, Ordinanza n. 26609/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente con funzioni di direttore generale, in relazione a un appalto per un’opera stradale in Svezia. Gli erano stati contestati, in sintesi, due addebiti: la mancata traduzione dall’idioma locale di documenti di gara e una insufficiente istruttoria pre-gara, con conseguente sottostima dei costi di cantiere e del personale. Il giudice di primo grado aveva escluso la giusta causa, riconoscendo però la giustificatezza del recesso e condannando la società solo all’indennità di preavviso, respingendo l’indennità supplementare prevista dalla disciplina collettiva; la Corte d’appello aveva confermato. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 7 Stat. lav. per tardività della contestazione relativa al primo addebito, riferito a fatti del 2016 ma contestato nel dicembre 2018; 2) nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o mancante, perché la Corte territoriale avrebbe aderito alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello; 3) violazione dell’art. 7 Stat. lav. per genericità dell’addebito e per mancata specificazione di condotte imputabili al ricorrente, con riferimento anche a profili di responsabilità per fatto altrui; 4) violazione dell’art. 2049 c.c., perché la Corte avrebbe impropriamente esteso al dirigente una responsabilità per fatto altrui; 5) violazione dell’art. 7 Stat. lav. o dell’art. 2 L. 604/1966, per avere la Corte valorizzato una responsabilità da culpa in vigilando fondata su elementi di fatto nuovi e non contenuti nella contestazione; 6) violazione degli artt. 2104 e 2106 c.c., per difetto di imputabilità colpevole dell’illecito disciplinare. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi, mentre ha dichiarato inammissibile il terzo per la presenza di una doppia conforme, poiché la sentenza d’appello aveva confermato la decisione di primo grado sulle stesse basi fattuali e logico-argomentative, rendendo precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. In definitiva, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del dirigente alle spese e con declaratoria del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del dirigente. Ha ritenuto che, nei licenziamenti dei dirigenti, la giustificatezza del recesso vada valutata in modo globale e non coincida con la giusta causa; ha confermato che il giudice di merito può valorizzare l’inadeguato coordinamento e la carente direzione dell’attività affidata al dirigente, senza che ciò implichi una responsabilità automatica per fatto altrui. Ha inoltre considerato corretta la valutazione sulla tempestività relativa della contestazione disciplinare e sufficiente la motivazione della sentenza di appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla società resistente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva e immutabile; la valutazione della tempestività è relativa e tiene conto del tempo necessario per l’accertamento dei fatti e della complessità organizzativa dell’impresa.
art. 10 L. 604/1966
La disciplina limitativa del licenziamento prevista per i lavoratori subordinati non si applica ai dirigenti.
art. 3 L. 604/1966
La nozione di giustificatezza del licenziamento dirigenziale si distingue dal giustificato motivo previsto per la generalità dei lavoratori.
art. 2119 c.c.
La giusta causa richiede una gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; nel caso dei dirigenti la giustificatezza è concetto autonomo e più ampio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non ricorre motivazione apparente quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, gli elementi del convincimento e consente il controllo logico-giuridico del ragionamento.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per i diversi vizi dedotti; il motivo ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 2049 c.c.
La Corte esclude che la decisione d’appello abbia applicato al dirigente una responsabilità automatica per fatto altrui; la responsabilità è stata ricondotta al difetto di coordinamento e direzione dell’attività affidata.
art. 2 L. 604/1966
Richiamato dal ricorrente per la pretesa immodificabilità dei motivi di recesso; la Corte nega che vi sia stata modifica dei fatti posti a base del licenziamento.
artt. 2104 e 2106 c.c.
La responsabilità disciplinare presuppone imputabilità e colpevolezza, ma nel caso concreto la Corte ritiene accertata una condotta del dirigente personalmente riferibile alle sue funzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente la nozione di giustificatezza è autonoma rispetto alla giusta causa e al giustificato motivo, e può sussistere anche quando la condotta non sia talmente grave da impedire la prosecuzione immediata del rapporto, purché risulti incrinato il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
- La giustificatezza del recesso dirigenziale può derivare da una valutazione globale dell’operato del dirigente, specie se le carenze riguardano coordinamento, indirizzo e controllo delle attività affidate, senza necessità di un’analitica sussunzione in specifiche ipotesi tipizzate di inadempimento.
- La contestazione disciplinare deve essere tempestiva in senso relativo: il ritardo non determina invalidità se è giustificato dal tempo occorrente per gli accertamenti o dalla complessità dell’organizzazione aziendale.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e dei fatti, né può censurare con il vizio motivazionale una decisione che superi il minimo costituzionale della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo.
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