Cassazione Civile, Ordinanza n. 26575/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un ammanco di contante verificatosi in filiale durante il turno di lavoro di una cassiera/operatrice unica. Il tribunale aveva condannato la lavoratrice a risarcire la banca; la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che la dipendente avesse violato le procedure interne di chiusura della cassa e del c.d. "tesoretto", lasciando la cassaforte aperta e consentendo a un collega di accedervi senza successive verifiche, così agevolando la sottrazione del denaro. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando: (1) omesso/ apparente esame della dinamica del furto e mancata prova del momento esatto dell'appropriazione; (2) inopponibilità del manuale di sicurezza e mancata prova della conoscenza delle regole interne da parte sua; (3) e (4) irrilevanza della prassi di filiale che, secondo lei, consentiva l'apertura dei mezzi forti e l'accesso di altri dipendenti per ragioni operative; (5) corresponsabilità della banca nella causazione del danno per avere tollerato o comunque non impedito l'accesso al collega già gravato da precedenti e per non avere informato adeguatamente la dipendente; (6) omessa pronuncia sulla contestata solidarietà con il collega; (7) erronea interpretazione della chiamata in causa del terzo e della domanda sottesa. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ritenendo che mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove, e ha rigettato il sesto e il settimo motivo perché infondati. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che la corte territoriale aveva errato nel negare, in linea di principio, la rilevanza ai fini dell'art. 1227 c.c. delle condotte imputabili alla banca e ai suoi ausiliari/direttore nella causazione o nel concorso causale del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice designato per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; è inammissibile se la censura mira solo a rimettere in discussione l'accertamento di merito, specie in presenza di doppia conforme.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. e alle norme processuali sulla motivazione; la Corte esclude che vi sia stato un errore nel riparto dell'onere probatorio, trattandosi in realtà di critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
La deduzione non può trasformarsi in contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti dell'uso delle prove legali.
Richiamato come parametro della diligenza esigibile dalla lavoratrice nell'esecuzione della prestazione; la violazione delle procedure interne integra inadempimento colposo.
La responsabilità della lavoratrice è stata qualificata come contrattuale per inesatto adempimento degli obblighi di diligenza e custodia connessi alla prestazione.
La Corte valorizza gli obblighi di diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro nella gestione del denaro e nell'osservanza delle procedure di sicurezza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è ritenuta non apparente, perché la corte territoriale ha spiegato le ragioni del convincimento con riferimento alle violazioni procedurali accertate.
art. 24 Cost.
Citations used by the ricorrente in support of alleged defect of motivation; non decisive on the merits as the censures were inammissibili o infondate.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Cassazione non ravvisa il vizio nei punti esaminati, salvo la censura accolta sul concorso causale della banca.
Richiamato nei motivi relativi all'organizzazione del lavoro e alla prassi di filiale; non è accolto come base per escludere la responsabilità della lavoratrice.
art. 35 CCNL bancari dell'8/12/2007
Norma collettiva invocata per descrivere gli obblighi connessi alla gestione della cassa e la disciplina di sicurezza; la Corte la considera nel quadro dell'inadempimento della dipendente.
art. 109 CCNL bancari dell'8/12/2007
Richiamato dal ricorso in relazione alla prassi operativa della filiale; non viene accolto come scriminante della condotta contestata.
art. 37 CCNL Bancari dell'8/12/2007
Richiamato nel motivo accolto per sostenere che anche il datore di lavoro doveva rispondere delle informazioni dovute alla dipendente e delle cautele organizzative verso l'accesso del collega alla cassaforte.
Richiamato insieme all'art. 41 c.p. nel quinto motivo per il tema del nesso causale e del concorso di cause, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull'art. 1227 c.c. in chiave civilistica.
Citato nel quinto motivo sul nesso causale e il concorso delle cause; non costituisce il fulcro della ratio decidendi.
Citato nel quinto motivo insieme agli artt. 1227 e 1218 c.c. per il danno contrattuale; la Corte si concentra però sul concorso colposo del creditore/danneggiato.
La Corte afferma che il concorso colposo del creditore va valutato tenendo conto anche delle condotte degli ausiliari del creditore/danneggiato, sicché la banca può concorrere causalmente nella produzione del danno insieme al lavoratore e al direttore.
Il datore di lavoro risponde dei fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari; tale regola rileva anche nella prospettiva del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c.
Richiamato per la responsabilità solidale tra più autori del danno; la Corte precisa che il tema della facoltà del danneggiato di scegliere il convenuto non esclude la diversa questione del concorso causale del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Invocato nel sesto motivo per omessa pronuncia sulla solidarietà; la censura è respinta perché la corte territoriale ha comunque interpretato la domanda e affrontato il tema nei limiti rilevanti.
Richiamato nel sesto motivo; non emergono statuizioni autonome di diritto rilevanti oltre all'interpretazione della domanda e della responsabilità solidale.
Richiamato nel sesto motivo sulla solidarietà passiva; la Corte non ravvisa omissione decisoria sul punto essenziale.
Richiamato nel sesto motivo in tema di obbligazioni solidali; non incide sulla soluzione della controversia come decisa in cassazione.
Richiamato nel settimo motivo in tema di chiamata del terzo; la Corte ritiene corretto il potere del giudice di interpretare la domanda e qualificarla come manleva.
Richiamato nel settimo motivo; non è il fondamento della responsabilità accolta o respinta dalla Corte, che resta inquadrata sul piano contrattuale e del concorso colposo.
Massime di principio
- In caso di ricorso per cassazione, la censura che mira a una diversa lettura delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento motivato, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- La violazione delle procedure interne di sicurezza e degli obblighi di diligenza del prestatore di lavoro può integrare inadempimento contrattuale anche quando il danno materiale sia stato materialmente cagionato da un terzo, se la condotta del lavoratore ha agevolato causalmente l'evento.
- Nella responsabilità contrattuale, il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. deve essere valutato considerando anche l'operato degli ausiliari del creditore/danneggiato, in quanto la responsabilità del datore per i fatti dei dipendenti ex art. 1228 c.c. si riflette sulla verifica del concorso causale.
- La facoltà del danneggiato di agire contro uno solo dei corresponsabili solidali non esclude che, ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento, debba essere esaminato l'eventuale concorso causale del danneggiato stesso o dei soggetti di cui esso risponde.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva o ogni elemento istruttorio, purché esponga le ragioni essenziali del proprio convincimento e renda comprensibile la ratio della decisione.
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