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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26573/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un lavoratore per ottenere il pagamento del TFR. Nel giudizio, la società datrice di lavoro ha svolto domanda riconvenzionale, poi accolta nei gradi di merito, per ottenere la condanna del lavoratore al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di risarcimento del danno e di restituzione di retribuzioni indebitamente percepite, in conseguenza di una condotta di concorrenza e violazione del dovere di fedeltà durante il rapporto di lavoro. Secondo i giudici di merito, il lavoratore avrebbe partecipato, con altri corresponsabili e tramite prestanomi, alla costituzione di una diversa società di vigilanza cui erano stati affidati in subappalto servizi già appaltati alla committente pubblica, a condizioni economiche più elevate e con utilità a favore dello stesso lavoratore e dei cointeressati. In Cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione degli artt. 2105, 1218, 1223, 1227 c.c., assumendo che il subappalto fosse stato concluso con avallo della società tramite un suo responsabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'autorizzazione al subappalto; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita mancanza di prova sul prezzo orario che sarebbe stato applicato dalla datrice di lavoro e quindi sul danno liquidato; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la condanna alla restituzione di somme a titolo di retribuzione indebita sulla base delle prove testimoniali; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla compensazione per l'asserita illegittimità della compensazione con il TFR; 6) omessa pronuncia sulla censura relativa alla condanna solidale; 7) conseguente domanda di pagamento del TFR. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, preclusa anche dalla doppia conforme; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché riguardante la valutazione della prova e la quantificazione del danno, non la violazione dell'art. 2697 c.c.; ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo perché la valutazione delle prove testimoniali e la liquidazione equitativa del danno non integrano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha respinto il quinto motivo affermando l'ammissibilità della compensazione impropria; ha respinto il sesto perché la Corte territoriale aveva implicitamente confermato la responsabilità solidale del ricorrente; ha respinto il settimo perché dipendente dal rigetto del sesto. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna del lavoratore al pagamento delle somme richieste dalla datrice di lavoro e aveva respinto la domanda del lavoratore per il TFR. La Corte ha ritenuto che la maggior parte delle censure mirasse a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso errori di diritto sulla disciplina dell'onere della prova, della valutazione probatoria, della compensazione e della solidarietà passiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato come norma violata nella contestazione del dovere di fedeltà del lavoratore; la Corte considera decisiva la verifica fattuale della condotta di concorrenza, non una diversa lettura astratta della norma.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato nel primo motivo insieme alle norme sulla responsabilità e sul danno; la Corte non accoglie la doglianza perché essa richiede una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la quantificazione del danno; la Corte ribadisce che la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio e alla misura del pregiudizio.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non affronta un problema di diritto sostanziale ma esclude la fondatezza del motivo per ragioni di inammissibilità e di merito di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice decida attribuendo l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando valuti le prove acquisite e ne tragga conclusioni sul danno.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dai limiti, o attribuisca efficacia di piena prova a elementi invece liberamente valutabili; non quando apprezzi il materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, non potendosi trasformare in un riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice si pronunci sulla questione dedotta, anche implicitamente, confermando la decisione di primo grado.

  • art. 1246 c.c.

    Evocato per contestare la compensazione; la Corte reputa ammissibile la compensazione impropria nel caso esaminato.

  • art. 545 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di impignorabilità/limiti alla compensazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato quale base della responsabilità solidale tra corresponsabili.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità solidale del corresponsabile nel danno.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Evocato per la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3; n. 4; n. 5; comma 4

    La Corte distingue tra violazioni di legge deducibili in cassazione e censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano a ottenere una diversa valutazione del fatto o delle prove; il vizio motivazionale è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    comma 1-bis; comma 1-quater

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito o delle prove: quando la doglianza investe la ricostruzione del fatto, la valutazione testimoniale o la quantificazione del danno, il motivo è inammissibile se non denuncia un vero errore di diritto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando il giudice abbia semplicemente valutato le prove raccolte e tratto da esse le proprie conclusioni.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice utilizza prove non dedotte, dispone prove fuori dei limiti legali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi non legali; non è invece utilizzabile per contestare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
  • La compensazione impropria può essere ritenuta ammissibile dal giudice anche in presenza di pretese contrapposte tra le parti, senza integrare di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c., ove il giudice abbia comunque deciso sulla relativa questione.
  • La responsabilità solidale del corresponsabile può essere confermata anche implicitamente dal giudice di appello quando questi confermi integralmente la decisione di primo grado e la solidarietà discenda dalla regola generale applicabile ai coobbligati nel fatto dannoso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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