Cassazione Civile, Ordinanza n. 26607/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal danneggiamento di un muletto utilizzato per le operazioni di carico e scarico da parte di un lavoratore assunto a termine come magazziniere. La datrice di lavoro, dopo aver contestato disciplinarmente il fatto con rimprovero scritto, operava due trattenute in busta paga a titolo di risarcimento del danno, per importi corrispondenti alle spese di riparazione del mezzo. Il lavoratore chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della sanzione disciplinare e delle trattenute, con restituzione delle somme. La Corte d’appello accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando illegittima la prima trattenuta perché effettuata prima della comunicazione della sanzione disciplinare, ritenuta dalla normativa collettiva presupposto necessario per far valere il risarcimento mediante compensazione/trattenuta. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori e dell’art. 32 CCNL Autotrasporto merci e logistica, sostenendo che il contratto collettivo, anche alla luce dell’accordo di rinnovo, consentisse la compensazione del danno fino a € 3.500 senza subordinazione rigorosa alla procedura disciplinare; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale o subordinata di risarcimento/compensazione del danno provocato dal lavoratore; 3) nullità del procedimento per mancata fissazione di nuova udienza dopo l’appello incidentale riproponente la riconvenzionale; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per la loro ripartizione e quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio della decisione d’appello, la quale non aveva negato la responsabilità del lavoratore né la possibilità astratta di trattenuta, ma aveva interpretato il CCNL nel senso che il datore potesse far valere il risarcimento solo dopo la preventiva irrogazione e comunicazione della sanzione disciplinare, funzione posta a garanzia del lavoratore. Poiché nel caso concreto la trattenuta di € 1.352 era stata effettuata prima della comunicazione del rimprovero scritto, tale trattenuta è stata ritenuta illegittima. Il terzo motivo è stato respinto perché nel rito del lavoro l’art. 436 c.p.c. non prevede il differimento dell’udienza per la sola proposizione dell’appello incidentale, salvo problemi di notificazione che qui non risultavano. Il quarto motivo è stato respinto perché il regolamento delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la parziale compensazione era giustificata dalla parziale riforma della sentenza di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell’intimato; disposto inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sanzione disciplinare è un atto produttivo di effetti solo se comunicato al lavoratore; nel contesto del rapporto di lavoro, la procedura disciplinare costituisce garanzia anche quando il datore intenda far valere un danno causato dal dipendente.
art. 32 CCNL Autotrasporto merci e logistica
La clausola collettiva è letta nel senso che la trattenuta/compensazione per danni del lavoratore è consentita solo nel rispetto della preventiva irrogazione della sanzione disciplinare; la mera adozione interna non basta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; il motivo è respinto perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte esclude l’omissione perché la questione sulla responsabilità del lavoratore era già coperta da giudicato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità del lavoratore e alla domanda risarcitoria, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte di cassazione.
Richiamati per la censura interpretativa del contratto collettivo; la Corte osserva che la ricorrente non dimostra l’errore ermeneutico della sentenza d’appello.
Richiamato dalla ricorrente in via di disciplina delle conseguenze dell’inadempimento, ma non conduce ad accoglimento del motivo.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di nuova udienza, ma la Corte rileva che tale norma riguarda la riconvenzionale in primo grado e non impone un differimento nel giudizio di appello lavoristico.
Nel rito del lavoro l’appello incidentale si perfeziona con il deposito tempestivo del ricorso; non è previsto il differimento automatico dell’udienza per la sola sua proposizione, salvo irregolarità di notificazione.
Richiamato insieme alle altre norme processuali, senza che ne derivi un diverso esito sul motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, ma il controllo di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, quando la contrattazione collettiva subordina la possibilità per il datore di compensare il proprio credito risarcitorio mediante trattenuta alla preventiva irrogazione della sanzione disciplinare, la trattenuta eseguita prima della comunicazione della sanzione è illegittima, anche se il danno imputabile al lavoratore è accertato.
- La contestazione per omessa pronuncia non è fondata se la questione dedotta risulta già definita o coperta da giudicato; non basta riproporre in cassazione la domanda risarcitoria per superare l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
- Nel rito del lavoro l’appello incidentale non determina, di per sé, il rinvio o la nuova fissazione dell’udienza; il differimento è giustificato solo da specifiche irregolarità di notificazione che incidano sul contraddittorio.
- Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è limitato al rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensare in tutto o in parte e la quantificazione entro i limiti tabellari restano valutazioni discrezionali del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura del contratto collettivo o dei fatti non è sufficiente se non si dimostra puntualmente l’errore della motivazione decisiva.
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